Sentenza del 05/11/2019 n. 28341 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava quattro avvisi di liquidazione TOSAP relativi agli anni 2005-2008, emessi per l'occupazione di circa 683 mq di suolo e soprassuolo pubblico comunale mediante sei viadotti autostradali. La società concessionaria sosteneva di beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a), del D.Lgs. n. 507/1993, poiché l'autostrada era di proprietà dello Stato. ICA contestava tale esenzione, sostenendo che l'occupazione fosse imputabile alla concessionaria, soggetto autonomo che gestiva economicamente e funzionalmente l'opera, e che fosse quindi tassabile ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 507/1993. Contestava inoltre che la CTR avesse escluso dalla tassazione aree private nonostante tale questione non fosse stata oggetto di specifica contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha stabilito che l'occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico mediante viadotti autostradali costituisce presupposto della TOSAP, poiché limita l'utilizzazione edificatoria e, in determinati casi, agricola del fondo. L'esenzione per le occupazioni dello Stato opera solo quando l'occupazione sia effettuata direttamente dallo Stato o da altro ente esente; non si applica invece quando l'opera è realizzata e gestita autonomamente da una società concessionaria che ne sfrutta economicamente la gestione. La proprietà demaniale del viadotto e il suo eventuale ritorno allo Stato al termine della concessione non sono elementi decisivi. La Corte ha inoltre ritenuto che la CTR avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato escludendo dalla tassazione aree private non oggetto di contestazione. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 38
Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico [...] nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
La TOSAP riguarda anche l'occupazione del soprassuolo e del sottosuolo. La disposizione è stata interpretata nel senso che gli impianti di servizi pubblici gestiti in concessione sono tassabili sia quando si sviluppano sopra sia quando si sviluppano sotto il suolo pubblico.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 39
Individua il presupposto della tassa nell'occupazione di spazi e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale o provinciale, quando vi sia un'effettiva sottrazione o limitazione dell'uso pubblico.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 49, lett. a)
L'esenzione per lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali è di stretta interpretazione e richiede che l'occupazione sia effettuata direttamente dal soggetto esente. Non basta che il bene occupante sia di proprietà dello Stato o che l'opera persegua finalità pubbliche.
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 143
Nella concessione di lavori pubblici, il concessionario realizza e gestisce l'opera in autonomia, traendo il corrispettivo dal diritto di sfruttarla economicamente. Tale autonomia impedisce di considerarlo un mero sostituto o longa manus dello Stato ai fini dell'esenzione TOSAP.
Art. 122 c.p.c.
La decisione deve rispettare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il giudice non può fondare la decisione su questioni estranee alle domande e alle contestazioni effettivamente proposte dalle parti.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per la TOSAP rileva l'occupazione effettiva, anche del soprassuolo o del sottosuolo, quando essa sottrae o limita concretamente l'uso pubblico o le possibilità di utilizzazione del fondo.
- La proprietà pubblica dell'opera non comporta automaticamente l'esenzione: occorre verificare chi realizza e gestisce concretamente l'occupazione.
- Una società concessionaria che costruisce, gestisce e sfrutta economicamente un'opera pubblica è normalmente considerata il soggetto occupante e deve assolvere la tassa, salvo una specifica esenzione applicabile.
- Le norme di esenzione tributaria sono soggette a interpretazione restrittiva; non possono essere estese per analogia a soggetti o situazioni non espressamente contemplate.
- La realizzazione di un'opera con finalità pubbliche non è sufficiente a equiparare il concessionario allo Stato quando il concessionario opera con autonomia imprenditoriale e persegue anche un profitto.
- Nel processo tributario il giudice deve decidere entro i limiti delle domande e delle contestazioni formulate; non può introdurre d'ufficio questioni fattuali estranee al thema decidendum.
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