Cassazione Civile, Ordinanza n. 03352/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fiduciaria)
La controversia
La parte attrice aveva affidato a una società fiduciaria la gestione di un portafoglio titoli nell’ambito di un rapporto di mandato fiduciario. Sosteneva che la fiduciaria, senza specifiche istruzioni, avesse costituito in pegno i titoli a favore di una società di leasing, a garanzia di rapporti di leasing intercorrenti tra quest’ultima e una terza società, e che poi il pegno fosse stato escusso con vendita dei titoli. In primo grado chiedeva: accertamento dell’inadempimento della fiduciaria; risoluzione del mandato; restituzione dei compensi; annullamento dell’atto costitutivo del pegno; restituzione dell’equivalente in denaro dei titoli venduti; risarcimento del danno in solido contro fiduciaria e società di leasing. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 819 ss. c.p.c. e l’omessa pronuncia sulle domande di risoluzione e risarcimento per inadempimento della fiduciaria, sostenendo che, trattandosi di arbitrato irrituale, non potessero applicarsi le regole dell’arbitrato rituale e che il giudice ordinario dovesse conoscere anche delle domande connesse. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 1394 ss., 1431, 1526, 1711, 2719 c.c. e 215 c.p.c., contestando la valutazione della Corte di merito sulla genericità del disconoscimento delle copie documentali e sulla tardività del disconoscimento delle sottoscrizioni, nonché il rigetto della domanda di annullamento per conflitto di interessi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur essendo l’art. 819-ter c.p.c. norma riferita all’arbitrato rituale e dunque non direttamente applicabile all’arbitrato irrituale, resta ferma la regola per cui il compromesso per arbitrato irrituale comporta una rinuncia alla tutela giurisdizionale sulla controversia compromessa e impedisce che la connessione con altra domanda devolva al giudice ordinario la controversia riservata agli arbitri. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità: il disconoscimento delle copie fotostatiche era stato correttamente ritenuto generico e inefficace, e quindi il successivo disconoscimento delle sottoscrizioni risultava tardivo; inoltre, la censura sul conflitto di interessi non indicava specificamente i profili di conflitto e la loro concreta incidenza sui contratti impugnati. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1453 c.c.
richiamato come base della domanda di risoluzione del contratto di mandato per inadempimento
artt. 819 ss. c.p.c.
invocati dalla ricorrente; la Corte precisa che l'art. 819-ter c.p.c. è norma dettata per l'arbitrato rituale e non per quello irrituale
art. 819-ter c.p.c.
pur non applicabile direttamente all'arbitrato irrituale, conferma che la connessione non consente di sottrarre agli arbitri la controversia compromessa
art. 40 c.p.c.
la connessione non opera per attrarre al giudice ordinario la controversia oggetto di compromesso per arbitrato irrituale
art. 2719 c.c.
il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere chiaro, univoco e indicare specificamente il documento e gli aspetti difformi, pena inefficacia
art. 215 c.p.c.
il disconoscimento dell'autenticità della scrittura deve essere tempestivo; se il disconoscimento della copia è inefficace, va operato nei termini processuali dalla produzione della copia
artt. 1394 ss. c.c.
richiamati dalla ricorrente in tema di conflitto di interessi e annullamento, ma la censura è stata ritenuta generica
art. 1431 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento
art. 1526 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento
art. 1711 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di limiti dell'incarico del mandatario
art. 183, comma 6, c.p.c.
utilizzato per collocare temporalmente la produzione degli originali e la successiva contestazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel compromesso per arbitrato irrituale, la rinuncia alla tutela giurisdizionale riguarda la controversia oggetto del compromesso e non può essere elusa facendo leva sulla mera connessione con altre domande devolute al giudice ordinario.
- La questione della devoluzione agli arbitri o al giudice ordinario va verificata con riferimento a ciascuna domanda proposta, senza che il solo vincolo di connessione consenta di attrarre l'intera controversia a un diverso giudice.
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale, per essere efficace, deve essere specifico, chiaro e univoco, indicando il documento contestato e le difformità rispetto all'originale.
- Se il disconoscimento della copia è inefficace o generico, l'eventuale contestazione dell'autenticità della sottoscrizione deve essere proposta tempestivamente nei termini processuali decorrenti dalla produzione del documento.
- In cassazione, la denuncia di un error in procedendo richiede una specifica allegazione del fatto processuale e degli elementi necessari a individuare con precisione la censura; la critica generica è inammissibile.
- Le censure relative a un asserito conflitto di interessi devono indicare in modo concreto e specifico i profili di conflitto e la loro idoneità a incidere sugli atti o contratti impugnati.
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