Cassazione Penale, Sentenza n. 16710/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Aprea ha proposto incidente di esecuzione per ottenere la revoca del provvedimento di cumulo (18/09/2025) e il computo, a titolo di fungibilità, di due frazioni di detenzione presofferta: dall'11/02/1998 al 22/08/1998 e dal 18/11/1992 al 04/02/1995. Il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 26/11/2025, ha respinto l'incidente ritenendo la documentazione prodotta inidonea a giustificare il computo ai sensi dell'art. 657 c.p.p. Aprea ha impugnato in Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 125, comma 3, e 657 c.p.p.), sostenendo in particolare che il giudice dell'esecuzione, se avesse ritenuto insufficiente la documentazione, doveva attivare i poteri di acquisizione ex art. 666, comma 5, c.p.p., e che il periodo 11/02/1998–22/08/1998 non era stato computato a fungibilità e quindi doveva essere valutato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Quanto al periodo 11/02/1998–22/08/1998, ha confermato il rigetto perché tale frazione risultava già computata, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., nel provvedimento di cumulo (punto 4) e dunque non poteva essere nuovamente riconosciuta. Quanto al periodo 18/11/1992–04/02/1995, la Corte ha annullato l'ordinanza nella parte in cui il GIP si era limitato a dichiarare la documentazione inidonea senza procedere a ricognizione analitica delle emergenze processuali né ad attivare i poteri istruttori di cui all'art. 666, comma 5, c.p.p.; ha quindi rinviato al GIP per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati. Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Disciplina il computo delle detenzioni presofferte ai fini dell'esecuzione; qui è stato utilizzato per verificare se le frazioni contestate erano già state valutate nel provvedimento di cumulo (se già computate non possono essere nuovamente riconosciute).
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il dovere di provvedere d'ufficio all'acquisizione di informazioni e, se necessario, all'assunzione di prove per adottare il provvedimento invocato; la Corte ha richiamato questo obbligo per censurare il rifiuto del GIP di compiere accertamenti quando la documentazione era ritenuta insufficiente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti
Conferma il principio che il ricorrente deve solo allegare i fatti e che spetta al giudice dell'esecuzione, se le allegazioni appaiono insufficienti, utilizzare i poteri istruttori ex art. 666, comma 5, c.p.p., per accertare la fondatezza della richiesta.
Massime di principio
- Il soggetto che chiede il riconoscimento di periodi di detenzione a titolo di fungibilità ha un onere di allegazione e non un onere probatorio: se le allegazioni sono ritenute insufficienti, il giudice dell'esecuzione deve attivare i poteri d'ufficio ex art. 666, comma 5, c.p.p., per acquisire elementi utili.
- Se una frazione di detenzione risulta già computata nel provvedimento di cumulo esecutivo, non può essere nuovamente riconosciuta a titolo di fungibilità; il giudice deve verificare puntualmente il contenuto del titolo esecutivo.
- Il rigetto dell'istanza per 'inidoneità della documentazione' richiede una motivazione analitica: non è sufficiente un giudizio sommario di insufficienza senza aver effettuato gli accertamenti d'ufficio necessari.
- In presenza di periodi detentivi lunghi o complessi, il giudice dell'esecuzione è tenuto a svolgere accertamenti (es. acquisire atti, richiedere informazioni agli uffici competenti) prima di esclusione del computo a fungibilità.
- La Corte di Cassazione può annullare limitatamente la parte viziata dell'ordinanza e disporre il rinvio per un nuovo giudizio conforme ai principi di diritto enunciati.
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