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Ordinanza

Ordinanza n. 10003/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 24681 del 14 dicembre 2022 pubblicata sul sito ufficiale della Regione Toscana ed avente ad oggetto "Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015" con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Toscana per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 111.396, a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalla ricorrente; - nonché, per quanto occorrere possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, nonché delle deliberazioni degli Enti del Servizio sanitario regionale, anche non conosciute, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest); -deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est; -deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell’AOU Pisana); - deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell’AOU Senese; - deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell’AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell’ESTAR. ed inoltre dei seguenti atti (già oggetto di impugnazione con il ricorso principale) - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché l’intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022, nonché ancora l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78". Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 luglio 2023: richiesta di sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla corte costituzionale - affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 della Cost.

Giustizia amministrativa202304538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di quantificazione e richiesta del payback per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti statali e regionali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione della Regione Toscana con cui sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback per la fornitura di dispositivi medici al Servizio sanitario regionale negli anni 2015-2018, con richiesta di pagamento di euro 111.396 e previsione della compensazione con eventuali crediti della società in caso di mancato pagamento. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano del superamento del tetto di spesa, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, gli accordi e le intese Stato-Regioni e le deliberazioni delle aziende sanitarie e ospedaliere toscane concernenti la certificazione del fatturato. Con motivi aggiunti del 25 luglio 2023 la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 8 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Il giudizio non è stato definito nel merito perché, nelle more, il difensore della ricorrente ha dichiarato che il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 216/2025, ha aperto la liquidazione giudiziale della società ai sensi del d.lgs. 14/2019.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo, rilevando che l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019, in combinato disposto con l'art. 79, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha precisato che il giudizio potrà essere proseguito o riassunto secondo l'art. 80, commi 2 e 3, c.p.a. e che il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione della segreteria relativa alla pronuncia di interruzione. Non è stata adottata alcuna decisione sui motivi di annullamento né sulla questione di costituzionalità. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice

    L'apertura della liquidazione giudiziale produce l'interruzione del processo; il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    In presenza della causa interruttiva prevista dalla disciplina della liquidazione giudiziale, il giudice amministrativo dichiara l'interruzione del giudizio.

  • art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

    Il processo interrotto può essere proseguito o riassunto secondo le modalità previste dal codice; il termine decorre dalla comunicazione della pronuncia di interruzione.

Massime di principio

  • L'apertura della liquidazione giudiziale di una parte determina l'interruzione del processo amministrativo ai sensi dell'art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019, applicato in combinato disposto con l'art. 79, comma 2, c.p.a.
  • Quando il giudice dichiara l'interruzione del processo per apertura della liquidazione giudiziale, il termine per la prosecuzione o riassunzione decorre dalla comunicazione della relativa pronuncia da parte della segreteria, secondo l'art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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