Cassazione Penale, Sentenza n. 2500/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di bancarotta postfallimentare (art. 216, comma 2, legge fall., aggravato ai sensi dell'art. 219 legge fall.). Il ricorrente contestava che il finanziamento di €28.917,15 ottenuto e usato per estinguere un precedente finanziamento e debiti personali non potesse integrare distrazione di massa fallimentare perché la somma era garantita dalla cessione del quinto della pensione (atto rientrante, secondo la difesa, tra i beni esclusi dall'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46 legge fall.), che l'imputato non sarebbe stato a conoscenza della dichiarazione di fallimento, che l'operazione non avrebbe favorito alcuni creditori a danno della massa, e chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante per speciale tenuità del danno (art. 219, comma 3, legge fall.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le doglianze riproducessero argomentazioni già svolte in appello e non avessero confutato criticamente la motivazione dei giudici di merito. La Cassazione ha confermato che: 1) il finanziamento, sebbene ottenuto a titolo personale, ha permesso di avvantaggiare alcuni creditori con liquidità immediata a danno della massa fallimentare; 2) la mancata conoscenza formale della dichiarazione di fallimento è irrilevante per la punibilità delle condotte distrattive postfallimentari; 3) la richiesta di attenuanti generiche e della speciale tenuità è stata legittimamente negata in considerazione della rilevanza del danno e dell'assenza di elementi positivi che giustificassero la diminuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, legge fallimentare
Disciplina la bancarotta postfallimentare; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie quando il finanziamento ha determinato una distrazione a favore di creditori a danno della massa, anche se il finanziamento era contratto a titolo personale.
art. 219, legge fallimentare
Prevede circostanze aggravanti e disciplina l'esclusione o la valutazione del danno; la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante e ha valutato negativamente la richiesta dell'attenuante di speciale tenuità (art. 219, comma 3) alla luce dell'entità del passivo e del danno alla massa.
art. 46, legge fallimentare
Individua i beni esclusi dall'attivo fallimentare (es. alcune voci di pensione). La Corte ha osservato che l'eventuale garanzia costituita dalla cessione del quinto della pensione non esclude automaticamente la rilevanza penale della condotta di distrazione della massa.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme sul rimedio per cassazione; i motivi dedotti sotto queste lettere sono stati valutati e ritenuti riproposizione di censure già trattate in appello, con conseguente inammissibilità del ricorso per mancato confronto critico con la motivazione impugnata.
art. 62-bis c.p. (riforma delle attenuanti generiche)
Riforma richiede elementi positivi oltre l'incensuratezza per riconoscere le attenuanti generiche. La Corte ha richiamato questo principio per negare le attenuanti generiche invocate dal ricorrente.
Massime di principio
- La punibilità per reati di bancarotta postfallimentare non richiede la conoscenza formale della dichiarazione di fallimento: il sopravvenire del fallimento rende penalmente rilevanti condotte che altrimenti sarebbero lecite.
- Un finanziamento ottenuto a titolo personale può integrare distrazione o preferenza se, nella pratica, consente di avvantaggiare alcuni creditori rispetto alla massa fallimentare (es. consentendo loro liquidità immediata), e pertanto va valutato il concreto effetto sul patrimonio confluito nella procedura.
- La presenza di garanzie o la natura della fonte del rimborso (es. cessione del quinto della pensione) non esclude di per sé la rilevanza penale: è necessario valutare se l'operazione abbia ridotto l'attivo o favorito creditori a danno degli altri.
- In sede di cassazione è essenziale confrontarsi criticamente con la motivazione dei giudici di merito; la mera riproposizione di argomenti già svolti in appello senza confutazione puntuale della motivazione porta spesso all'inammissibilità del ricorso.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis, l'incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche: servono elementi positivi e circostanze favorevoli concrete.
- La valutazione della speciale tenuità del danno (art. 219, comma 3, legge fall.) richiede un giudizio complessivo che consideri l'ammontare del passivo, il saldo attivo, l'entità della cifra distratta e il pregiudizio arrecato alla massa dei creditori; importi contenuti non sono automaticamente determinanti se il danno effettivo alla massa è significativo.
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