Sentenza del 03/12/2019 n. 31475 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione movimentazioni bancarie ritenute non giustificate, determinando maggiori redditi pari a 398.049,18 euro per il 2007 e 318.679,65 euro per il 2008. Il contribuente ha contestato, tra l'altro, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, l'errata riferibilità di alcune operazioni a società o alla coniuge, l'inesistenza o l'irrilevanza di specifici versamenti e l'omessa valutazione della documentazione prodotta. Ha inoltre sostenuto che le presunzioni utilizzate dall'Ufficio non fossero gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere sui motivi quinto e sesto, poiché una successiva sentenza di revocazione, passata in giudicato, aveva annullato le relative riprese fiscali. Ha accolto i motivi quarto, settimo, ottavo e nono, rilevando che la CTR non aveva esaminato analiticamente tutte le singole movimentazioni bancarie e le corrispondenti giustificazioni del contribuente; l'undicesimo motivo è rimasto assorbito. Sono stati invece rigettati i motivi relativi al contraddittorio preventivo, alla decisione implicita della CTR, alla violazione del principio di non contestazione e alla mancata valutazione della perizia stragiudiziale. La sentenza impugnata è stata cassata nei punti accolti, con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
La convocazione del contribuente in sede amministrativa costituisce, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, una facoltà e non un obbligo dell'Ufficio.
L'assenza di un contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.
Le movimentazioni bancarie possono fondare una presunzione relativa di maggior reddito, ma la valutazione deve poggiare su elementi coerenti e deve considerare le giustificazioni fornite per ciascuna operazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il giudice di merito incorre nel vizio denunciabile in cassazione quando omette l'esame di fatti decisivi e controversi, come specifiche operazioni bancarie e documenti rilevanti.
Codice di procedura civile, art. 378
Consente il deposito di memorie illustrative davanti alla Corte di cassazione; nel caso concreto il contribuente le ha utilizzate anche per segnalare il giudicato sopravvenuto sulla revocazione.
Codice di procedura civile, art. 115
Impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti allegati e provati, valutando le risultanze processuali e le contestazioni delle parti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23
Disciplina la costituzione in giudizio dell'Amministrazione finanziaria e il contenuto delle sue difese nel processo tributario; la Corte ha escluso, nel caso concreto, una violazione del principio di non contestazione.
Massime di principio
- In presenza di un accertamento basato su movimentazioni bancarie, il contribuente deve fornire una spiegazione documentata e specifica per ogni singolo versamento o prelevamento, indicando provenienza, destinazione e causa dell'operazione.
- A fronte di allegazioni analitiche del contribuente, il giudice deve esaminare analiticamente ciascuna operazione e la relativa prova; non è sufficiente una valutazione generica di inattendibilità delle giustificazioni.
- La presunzione bancaria prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 è relativa: può essere superata con documentazione idonea, ma non con affermazioni generiche o con una mera perizia stragiudiziale.
- L'omessa convocazione del contribuente prima dell'accertamento, per le imposte sui redditi e fuori dai casi specificamente previsti, non comporta di per sé l'illegittimità dell'atto.
- Le operazioni intestate o riferibili a società, familiari o cointestatari devono essere esaminate valutando concretamente la titolarità effettiva, la disponibilità delle somme e i documenti che dimostrano la loro estraneità al reddito personale.
- Se una successiva decisione passata in giudicato elimina alcune riprese fiscali, viene meno l'interesse a discutere in cassazione i motivi relativi a quelle riprese e la materia del contendere può essere dichiarata cessata.
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