Sentenza del 13/02/2020 n. 796 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello -Mera riproposizione motivi del ricorso - Insufficienza - Censure alla sentenza impugnata - Necessitano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato ritenuto insufficiente per carenza di deduzioni specifiche rispetto alla motivazione di primo grado e, conseguentemente, è stato respinto/confermato il decisione di primo grado. In sostanza la decisione di primo grado è stata confermata per mancata formulazione di censure adeguate in appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello si limitava a riproporre testualmente le stesse difese contenute nel ricorso introduttivo senza svolgere deduzioni in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado. In base al principio del carattere devolutivo pieno dell'appello, le censure devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione non è idonea a far valere nuovi o diversi profili di censura e pertanto è insufficiente.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art. 53
L'art. 53 stabilisce il contenuto e gli effetti dell'appello nel processo tributario: l'appello ha carattere devolutivo pieno e richiede che le deduzioni siano poste in contrapposizione alle argomentazioni della sentenza impugnata; non è sufficiente la mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado.
Cass. civ., sent. n. 4558/2017
La giurisprudenza (Cass. 4558/17) conferma che l'appello non può limitarsi a replicare le difese del ricorso introduttivo; è necessario che l'appellante evidenzi in modo specifico le ragioni per le quali la motivazione del giudice di primo grado è erronea o insufficiente.
Massime di principio
- In appello occorre confrontare espressamente le proprie censure con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata: la mancata rappresentazione del rapporto critico con la motivazione di primo grado rende l'impugnazione inefficace.
- La mera ripetizione delle stesse deduzioni già svolte in primo grado non integra le esigenze del devolutivo pieno e può comportare la reiezione dell'appello.
- Chi impugna deve indicare chiaramente errori di diritto o di fatto della sentenza di primo grado e spiegare perché le valutazioni del giudice sono errate o contraddittorie; occorrono richiami puntuali alle prove e ai punti decisivi della motivazione.
- Se si intendono proporre nuovi motivi o nuovi elementi probatori, va verificata la loro ammissibilità in appello e va motivata la loro rilevanza rispetto alla motivazione impugnata.
- Per una corretta impostazione dell'appello è utile articolare le censure in modo organico, numerare i punti contestati e riferirsi espressamente ai passi della sentenza che si ritengono viziati.
- L'appellante che non adatta le proprie deduzioni alla motivazione di primo grado corre il rischio concreto di perdere l'appello anche se le sue argomentazioni sostanziali erano valide in astratto.
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