Sentenza n. 6275/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento giudizio di non idoneità all’accertamento della idoneità psicofisica del candidato, espresso nell’ambito delle procedure concorsuali previste dal bando per il reclutamento di 1634 Allievi Finanzieri - anno 2024, indetto dal Comando Generale della Guardia di Finanza I Reparto Ufficio Reclutamento e Addestramento – determinazione n. 341650 del 29 maggio 2025 e comunicazione di inidoneità del 9 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di 1634 Allievi Finanzieri - anno 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica della Guardia di Finanza e confermato in sede di revisione, deducendo la violazione e falsa applicazione delle previsioni del Titolo XV, punto 155, lettera a), e punto 156, lettera b), dell'allegato 1 al decreto dirigenziale n. 61772 del 25 febbraio 2016. Ha sostenuto che il nistagmo rilevato fosse di natura congenita, non derivasse da pregresse malattie del sistema nervoso periferico e fosse privo di significative implicazioni clinico-funzionali, sicché non ricorrevano i presupposti previsti dal bando per il giudizio di inidoneità. Sono stati inoltre dedotti errore nel metodo di accertamento, difetto del presupposto, erronea valutazione o travisamento dei fatti, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dopo avere disposto una verificazione tecnica affidata al Collegio Medico Legale della Difesa. Ha premesso che le valutazioni delle Commissioni mediche concorsuali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, la verificazione ha confermato la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, qualificando il nistagmo congenito come lieve affezione funzionale del sistema nervoso centrale, riconducibile al Titolo XV, punto 155, lettera a), del decreto n. 61772 del 2016, relativo alle pregresse malattie del sistema nervoso centrale con esiti causa di lievi alterazioni funzionali. Il giudice ha quindi ritenuto legittimo il giudizio di non idoneità e ha respinto il ricorso. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata
La disposizione ha consentito al TAR, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite le parti, di definire immediatamente nel merito il giudizio portato in camera di consiglio per la domanda cautelare.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento è stato richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato dall'Amministrazione, ma il TAR non ha ravvisato una sua violazione.
Titolo XV, punto 155, lettera a), allegato 1 al decreto dirigenziale n. 61772 del 25 febbraio 2016
le pregresse malattie del sistema nervoso centrale con esiti che siano causa di alterazioni funzionali lievi
La previsione è stata ritenuta applicabile al nistagmo congenito, qualificato dal verificatore come lieve affezione funzionale del sistema nervoso centrale con alterazione funzionale lieve, e quindi ostativa all'idoneità al servizio nella Guardia di Finanza.
Titolo XV, punto 156, lettera b), allegato 1 al decreto dirigenziale n. 61772 del 25 febbraio 2016
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla qualificazione della patologia, ma la decisione si fonda sull'applicazione del punto 155, lettera a).
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ha concorso a giustificare l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ha concorso a giustificare l'oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Le valutazioni delle Commissioni mediche nell'ambito dei concorsi per l'accesso alle Forze armate o ai Corpi di polizia costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo quando emergano macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- La riconducibilità di una condizione sanitaria a una causa di non idoneità prevista dalla disciplina concorsuale può essere accertata mediante verificazione tecnica disposta dal giudice, il cui esito è idoneo a confermare o smentire la valutazione della Commissione medica.
- Una patologia congenita può integrare una causa di non idoneità prevista per le affezioni del sistema nervoso centrale quando l'accertamento tecnico la qualifichi come affezione funzionale, anche lieve, con conseguenti alterazioni funzionali, indipendentemente dall'assenza di macroscopiche alterazioni organiche rilevabili mediante diagnostica strumentale.
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