Cassazione Penale, Sentenza n. 18352/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputata, articola tre motivi: 1) nullità per lesione del diritto di difesa dovuta alla mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello al difensore di fiducia effettivamente nominato (notifica erroneamente inviata a un omonimo del Foro di Fermo invece che al difensore del Foro di Bologna), dedotta ai sensi degli artt. 178, 179 e 610 comma 5 c.p.p.; 2) vizio nella determinazione della pena perché, pur avendo la Corte d'appello riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., non ha ridotto la pena irrogata in primo grado nonostante il primo grado avesse quantificato la pena in misura tale da far ritenere dovuta la riduzione (contestazione fondata anche sugli artt. 597 e 81 c.p.); 3) insufficiente o mancante motivazione della Corte territoriale sulla dosimetria della pena relativa al capo 2).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'omessa notifica del decreto d'udienza al difensore di fiducia ha leso il diritto di difesa e integra nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. Poiché il difensore effettivamente nominato non ha potuto partecipare al giudizio d'appello, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna, ad altra sezione. Le restanti censure sono state assorbite dalla valutazione sulla nullità procedurale.
Norme richiamate
La mancata indicazione/omessa comunicazione al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza, quando la sua presenza è obbligatoria, integra una nullità assoluta che viola il diritto di difesa.
Conferma che l'omesso avviso al difensore di fiducia, impedendone la partecipazione, determina la nullità assoluta del procedimento rispetto agli atti compiuti in sua assenza.
Riferimento procedurale impugnatorio: il motivo è stato proposto come error in procedendo e la Corte ha potuto esaminare gli atti per verificare l'effettiva lesione del diritto di difesa.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.
Norme che individuano le specifiche deduzioni di nullità, vizio di diritto e motivazione nelle impugnazioni per cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile l'esame dei motivi in base a tali norme.
La Corte d'appello aveva riconosciuto l'attenuante di cui a tale norma per uno dei capi; tuttavia, tale riconoscimento non è stato decisivo perché la nullità procedurale ha portato all'annullamento e al rinvio.
art. 597, commi 1, 3 e 4 c.p.p.
Richiamati dalla difesa per censurare la determinazione della pena in appello; la questione è stata assorbita dall'annullamento per nullità procedurale e non è stata valutata nel merito dalla Cassazione.
Richiesto dalla difesa per sostenere violazione nella quantificazione dell'aumento per continuazione; anche tale censura è stata assorbita dalla declaratoria di nullità.
Massime di principio
- La mancata notifica dell'udienza al difensore di fiducia nominato, quando la sua presenza è obbligatoria, costituisce nullità assoluta che può condurre all'annullamento dell'intera sentenza impugnata.
- Errori materiali nella notificazione (es. invio a omonimo iscritto a un distinto Foro) espongono il giudizio al vizio procedurale se impediscono al difensore di partecipare: è essenziale verificare che la notifica corrisponda esattamente ai dati del difensore nominato.
- Se la nullità procedurale è accertata, le questioni sostanziali (es. dosimetria della pena, riconoscimento di attenuanti) possono rimanere assorbite e saranno riesaminate dalla Corte di merito al nuovo giudizio.
- In caso di riconoscimento di attenuanti in sede di appello, il giudice di merito è tenuto a riconsiderare la dosimetria della pena e a motivare adeguatamente eventuali scelte di non riduzione; tali questioni sono però secondarie se emerge una nullità procedurale che inficia la partecipazione della difesa.
- Per evitare il rischio di nullità, difensori e parti devono custodire e comunicare con cura i dati anagrafici e di Foro del legale di fiducia; in presenza di omonimia è consigliabile indicare ulteriori elementi identificativi (PEC, codice fiscale, indirizzo professionale).
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