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Sentenza

Sentenza n. 3936/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del decreto del Direttore del Dipartimento della Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio del Governo Sanitario, n. 24408 del 2022, pubblicato il 14.12.2022, non notificato, avente ad oggetto Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi del decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, con il quale la Provincia Autonoma ha decretato di richiedere alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 11.279,22 a titolo di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (doc. 2) per le illegittime ragioni di cui al provvedimento; di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso al predetto provvedimento, anche se non conosciuto, o comunque citato nel presente ricorso; - del decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, intitolato “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.9.2022 (doc. 3); - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, intitolato Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 pubblicato in G.U. il 26.10.2022 (doc. 4); - per quanto di ragione, dell'accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - per quanto di ragione, della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - per quanto di ragione, della intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - per quanto di ragione, della determina del direttore Generale dell'azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-a-001321 del 30.11.22, non nota, per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad esso in quanto incidenti sul provvedimento finale regionale; - di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti nonché, per quanto di ragione, di quelli nominati nel presente ricorso, anche se non ancora conosciuti.

Giustizia amministrativa202302128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Provincia Autonoma di Bolzano che richiedeva il pagamento di € 11.279,22 a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali presupposti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto provinciale recante la quantificazione del fatturato e del payback dovuto per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni e gli ulteriori atti connessi. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025. La Provincia Autonoma di Bolzano ha depositato il decreto n. 16932-2025, dal quale risultava il pagamento dell'importo dovuto nella misura ridotta prevista dalla nuova disciplina.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, tale declaratoria può essere pronunciata nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali relativi al payback sui dispositivi medici solo dopo la comunicazione al Tribunale dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento dell'importo ridotto. Nel caso concreto, la Provincia Autonoma di Bolzano ha depositato il decreto n. 16932-2025 attestante il pagamento della somma dovuta, rendendo così non più attuale la controversia. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del payback sui dispositivi medici presuppone l'accertamento del pagamento dell'importo ridotto e la comunicazione del relativo provvedimento al TAR Lazio.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    È richiamato dall'art. 7 d.l. 95/2025 quale disposizione cui si riferiscono i provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi interessati dalla cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria mediante collegamento da remoto.

  • art. 13-quater disp. att. c.p.a.

    Richiamato quale disciplina del collegamento da remoto utilizzato per la camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nei giudizi promossi contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano del payback sui dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025 può essere dichiarata solo dopo che l'ente regionale o provinciale abbia accertato l'avvenuto pagamento dell'importo ridotto e abbia comunicato il relativo provvedimento al TAR Lazio.
  • L'avvenuto pagamento dell'importo dovuto nella misura ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta rende non più attuale la controversia sul provvedimento di payback e determina la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese nei termini previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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