Cassazione Penale, Sentenza n. 37657/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi di ricorso: 1) nullità degli accertamenti sui campioni biologici per mancata raccolta delle tre aliquote previste dal Protocollo Operativo della Regione Lazio e quindi impossibilità di eseguire controanalisi; 2) mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, in ragione del fatto che la vittima non era abilitata alla guida del motociclo di grossa cilindrata; 3) vizio di motivazione sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, con riferimento anche al fatto che la patente del ricorrente era scaduta
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le prescrizioni sul prelievo (tre aliquote) discendono da un Protocollo regionale e non da norma di rango primario, perciò non producono nullità automatica; ha inoltre osservato che il consulente tecnico del P.M. ha eseguito analisi che hanno rilevato un elevato tasso alcolemico (circa 2,43 g/l) e presenza di cocaina, che tali esiti sono corroborati da altri elementi (deposizione del soccorritore, ammissioni dell'imputato) e che il ricorrente non ha tempestivamente chiesto la controanalisi; sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la questione non era stata proposta in sede di appello e quindi non può essere censurata in Cassazione; sul terzo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché la motivazione di merito ha adeguatamente spiegato il diniego delle attenuanti generiche alla luce della gravità del comportamento e del precedente specifico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
Norma che disciplina l'omicidio stradale; la Corte conferma l'applicazione delle fattispecie (commi 2 e 3) e osserva che l'attenuante di cui al comma 7 non è stata tempestivamente dedotta in appello, dunque non valorizzabile in Cassazione
art. 360 c.p.p.
Dispositivo relativo all'accertamento tecnico preventivo: la Corte considera regolare l'accertamento eseguito dal CT del P.M. ai sensi di tale articolo e ne valorizza i risultati
art. 186 e 187 Codice della Strada
Richiamate per indicare che gli esami ospedalieri preliminari sono stati eseguiti secondo le procedure del Codice della Strada e i relativi riscontri tecnici sono coerenti con gli accertamenti successivi
Protocollo Operativo della Regione Lazio per gli accertamenti in caso di omicidio stradale
Il protocollo contiene prescrizioni sulle aliquote da prelevare; la Corte rileva però che si tratta di atti di livello subordinato e non di norma primaria, quindi la sola violazione del protocollo non comporta automaticamente la nullità degli accertamenti
art. 62-bis c.p. (riforma 2008)
Richiamato implicitamente nella valutazione delle attenuanti generiche: dopo la riforma non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente, servono elementi positivi di segno favorevole
Massime di principio
- Le prescrizioni procedurali contenute in protocolli regionali o linee guida non hanno di per sé valore di norme primarie: la loro violazione non determina automaticamente la nullità degli accertamenti se gli esiti sono comunque affidabili e corroborati da altri elementi probatori
- La mancata deduzione di una specifica questione in sede di appello impedisce di sollevarla per la prima volta in Cassazione: le questioni devono essere prospettate tempestivamente nel grado di gravame competente
- In tema di accertamento dello stato di ebbrezza e di alterazione da stupefacenti, il giudice può fondare la propria decisione su un insieme di elementi (esami tecnici, deposizioni, osservazioni sul luogo e ammissioni dell'indagato); l'assenza di una controanalisi non è necessariamente decisiva se la prova complessiva è convincente
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando manca adeguata prova di circostanze positive a favore dell'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis è richiesta una motivazione puntuale che evidenzi elementi positivi
- Le censure procedurali relative alla conservazione e disponibilità dei campioni biologici devono essere sollevate tempestivamente e, se rilevanti, accompagnate dall'indicazione precisa del pregiudizio risultante per la difesa
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