Cassazione Penale, Sentenza n. 33630/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. Le censure principali riguardano: la presunta carenza di motivazione e travisamento probatorio circa la gravità indiziaria rispetto al delitto di intestazione fittizia di quote societarie (art. 512-bis c.p.) - in particolare sulla provenienza delle risorse per l'acquisto delle quote della Prontomar Roma s.r.l. e sulla qualificazione delle quote come fittiziamente intestate alla moglie Giustino Immacolata per favorire Alvaro Vincenzo; la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa) e l'asserita illogicità della motivazione in proposito; l'adeguatezza della misura carceraria rispetto a misure alternative (tempo silente, mancanza di pericolo di reiterazione); critiche sulla credibilità e specificità delle dichiarazioni dei coindagati (Cingone, Cella, Giustino) e richieste di rivalutazione delle intercettazioni e degli atti societari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, confermando l'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione sulla sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) e sulla fittizia intestazione delle quote della Prontomar Roma s.r.l. a favore della Giustino, con apporto finanziario determinante di Florio (51%) e contributo del coindagato Alvaro (49% per altre quote). Ha respinto le doglianze sulla mancata dimostrazione della provenienza dei fondi dall'Alvaro, ritenendo irrilevante nel giudizio cautelare la diversa collocazione dell'apporto economico ove già dimostrata la fittizietà e la disponibilità sostanziale da parte di Florio. La Corte ha confermato la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante 416-bis.1 (finalità di agevolazione mafiosa), ritenendo che il dolo specifico possa concorrere con altri fini e che l'operazione fosse idonea ad agevolare l'organizzazione; ha inoltre ritenuto insussistenti gli elementi sopravvenuti idonei a vincere la presunzione relativa di necessità della custodia cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.). I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, ed è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 512-bis c.p.
Delitto di trasferimento fraudolento di valori finalizzato ad eludere disposizioni sulle misure di prevenzione; richiede l'individuazione dei beni/valori fittiziamente intestati e la prova, anche indiziaria, della provenienza delle risorse economiche dall'effettivo titolare
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante per i reati idonei ad agevolare l'associazione mafiosa; ha natura soggettiva (dolo specifico) ma la finalità agevolativa può concorrere con altri scopi e la riconducibilità oggettiva dell'atto come idoneo ad agevolare l'associazione è rilevante ai fini cautelari
art. 12-sexies D.L. 152/1991 (oggi art. 240-bis c.p.)
Normativa sulle misure patrimoniali e confisca: citata per ricordare provvedimenti confiscari subiti in passato da taluni soggetti, rilevante nella valutazione sull'idoneità di prestanome
art. 275, comma 3 c.p.p.
Stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (es. per reati collegati a 416-bis), che prevale sulla norma generale e non è superata dal mero decorso del tempo
art. 274 c.p.p.
Norma generale sulle misure cautelari e sui criteri per la scelta della misura meno afflittiva; richiamata in rapporto alla presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3
art. 585, comma 4 c.p.p.
Prevede l'inammissibilità dei motivi nuovi quando quelli principali sono dichiarati inammissibili; applicata per escludere i motivi aggiunti
Massime di principio
- Per integrare l'art. 512-bis c.p. non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità materiale del bene: è necessario provare, anche per via indiziaria, la provenienza delle risorse utilizzate per l'acquisizione/ conferimento dal reale titolare che intende eludere misure patrimoniali
- La fittizia intestazione di quote societarie può essere valutata anche attraverso elementi indiziari complessivi (intercettazioni, dichiarazioni di coindagati, contatti telefonici, dinamiche societarie) se la motivazione è articolata e coerente
- L'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) richiede il dolo specifico ma non esclude che l'agevolazione sia un fine concorrente rispetto ad altri interessi economici: rileva l'idoneità oggettiva dell'operazione a favorire l'organizzazione
- Quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 opera la presunzione relativa di necessità della custodia cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.): il semplice decorso del tempo non è sufficiente a superare tale presunzione; la difesa deve apportare elementi concreti e specifici per contrastarla
- Le censure generiche o la semplice richiesta di rivalutazione di atti e dichiarazioni (senza indicare puntuali difformità o errori di valutazione) raramente ottengono successo: il rimedio è inefficace se non accompagnato da riferimenti precisi a travisamenti probatori
- I motivi nuovi introdotti in fase di impugnazione sono soggetti a limiti di ammissibilità (art. 585 c.p.p.); se i motivi principali sono inammissibili, anche quelli aggiunti possono essere dichiarati inammissibili
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