Sentenza del 16/05/2024 n. 122 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Tributi locali - Diniego rimborso Imu - Attività commerciale dei privati - Esenzione pagamento Imu - Non sussiste - Qualificazione giuridica demandata al giudice - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha rigettato la pretesa di esenzione/rimborso: l'attività sanitaria esercitata dal privato in regime di convenzionamento è stata qualificata come commerciale se svolta dietro corrispettivi, con conseguente esclusione dell'esenzione IMU. È stato inoltre affermato che la qualificazione giuridica è rimessa al giudice e che la circolare 26.1.2009 non è vincolante per tale valutazione
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente ha contestato il diniego del rimborso o l'esenzione IMU per immobili destinati a attività sanitaria svolta in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario; la questione verteva sulla qualificazione dell'attività come non commerciale (esente) o commerciale (imposta dovuta). La Corte ha esaminato se il convenzionamento con la P.A. determini automaticamente la natura non commerciale dell'attività e ha ritenuto che non sia decisivo: quando la P.A. si avvale di privati, l'attività svolta da questi è commerciale se resa dietro corrispettivi pattuiti o finalizzati a remunerare i fattori produttivi. Inoltre la circolare amministrativa (26.1.2009) che qualificava come non commerciali le attività accreditate/convenzionate non ha valore vincolante e non può sostituirsi alla valutazione giurisdizionale della qualificazione giuridica dell'attività
Norme richiamate
Circolare 26.1.2009
"lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse(...) sono accreditate, e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte (...) in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico"
la Corte ritiene che la circolare abbia valenza interna amministrativa e non vincoli la qualificazione giuridica dell'attività; non può prevalere sulla valutazione del giudice circa la natura commerciale o non commerciale
Normativa IMU / principio di esenzione per attività pubbliche
l'esenzione IMU è riconosciuta a immobili destinati a funzioni pubbliche o attività non commerciali; se l'attività è esercitata da un privato e resa dietro corrispettivi, essa assume natura commerciale e l'esenzione non si applica
Massime di principio
- Il fatto che un'attività sanitaria sia convenzionata con il Servizio Sanitario non determina automaticamente la sua non commercialità: occorre valutare la natura economica dell'attività concreta
- Se la P.A. si avvale di soggetti privati e questi percepiscono corrispettivi (anche se parametrati ai costi), l'attività tende a essere qualificata come commerciale e non rientra nell'esenzione IMU
- Le circolari amministrative (anche se favorevoli al contribuente) hanno valore interno e interpretativo, ma non vincolano il giudice nella qualificazione giuridica dell'attività
- La qualificazione giuridica (commerciale vs. non commerciale) è questione di merito riservata al giudice: documentazione e prova dell'assenza di carattere lucrativo sono determinanti
- In situazioni analoghe è necessario esaminare i flussi economici reali (esistenza di corrispettivi, modalità di determinazione, remunerazione dei fattori produttivi) e non solo la forma convenzionale
- Per ottenere l'esenzione o un rimborso IMU il privato deve dimostrare che l'attività è effettivamente non commerciale (es. gratuità, assenza di remunerazione oltre i rimborsi strettamente forfettari non idonei a configurare corrispettivi)
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