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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31373/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la responsabilità per oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, riuniti in continuazione, rideterminando la pena in mesi sei e giorni quindici di reclusione. I fatti riguardano un episodio avvenuto in una sala colloqui di una casa circondariale, nel quale l'imputato, in forte stato di agitazione, avrebbe rivolto a due agenti di polizia penitenziaria espressioni gravemente offensive e reiterate, per poi scagliare uno sgabello danneggiando muro, plexiglass e una mensola. Con un unico motivo di ricorso si deduceva la mancanza di motivazione per omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendosi che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, l'illegittimità del divieto di applicazione dell'art. 131-bis a determinati reati contro la pubblica amministrazione avrebbe dovuto estendersi anche all'oltraggio. In subordine si chiedeva la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis c.p., nella parte in cui esclude l'operatività della causa di non punibilità per il reato di oltraggio commesso contro ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che non è possibile estendere in via analogica la pronuncia costituzionale n. 172 del 2025 a casi non espressamente considerati. Quanto alla richiesta di incidente di costituzionalità, ha osservato che la sentenza di primo grado, integrando quella d'appello nel quadro della doppia conforme, aveva escluso l'art. 131-bis non per il divieto legale ma per la mancanza in fatto della particolare tenuità, evidenziando la concreta offensività della condotta e la sua gravità: condotta nervosa e aggressiva, reiterate espressioni offensive, sbattimenti contro arredi e danneggiamento finale. Poiché il ricorso non si confrontava con tale autonoma ratio decidendi, la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non rilevante nel caso concreto. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non era applicabile nel caso concreto; la Corte richiama la possibilità teorica di scrutinare il divieto legale, ma valorizza soprattutto la mancanza in fatto dei presupposti di lieve entità e, quindi, la non rilevanza della questione di costituzionalità.

  • art. 341-bis c.p.

    È la norma incriminatrice dell'oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte richiama il divieto di applicazione dell'art. 131-bis contenuto nel terzo comma, vigente al tempo dei fatti.

  • art. 336 c.p.

    È evocato solo come parametro del precedente della Corte costituzionale n. 172 del 2025, che ha dichiarato l'illegittimità del divieto di applicazione dell'art. 131-bis rispetto a tale fattispecie.

  • art. 337 c.p.

    È evocato solo come parametro del precedente della Corte costituzionale n. 172 del 2025, nel medesimo ragionamento sulla manifesta irragionevolezza del divieto di cui all'art. 131-bis.

  • art. 338 c.p.

    È richiamato in chiave comparativa: la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole escludere l'art. 131-bis per reati meno gravi rispetto a questo delitto, che tutela il corpo politico, amministrativo o giudiziario.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come criterio per valutare le modalità dell'azione e il contesto del fatto ai fini della particolare tenuità e dell'offensività concreta.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 3 Cost.

    È invocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza.

  • art. 24 Cost.

    È invocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    È invocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale.

Massime di principio

  • La pronuncia della Corte costituzionale che dichiara illegittimo il divieto di applicazione dell'art. 131-bis per specifici reati non è automaticamente estensibile, in via analogica, a fattispecie diverse non esaminate dal giudice delle leggi.
  • La rilevanza di una questione di legittimità costituzionale sull'art. 131-bis manca quando il giudice di merito abbia escluso la particolare tenuità del fatto per una autonoma e assorbente valutazione in fatto della concreta offensività della condotta.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice può valorizzare non solo il testo dell'imputazione, ma l'intero contesto argomentativo della decisione di merito, soprattutto quando emerge una condotta aggressiva, reiterata e accompagnata da danni materiali.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base del diniego della causa di non punibilità; se omette di censurare la ratio fondata sulla concreta inoffensività, la doglianza è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacceViolenza privataDanneggiamentoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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