Sentenza n. 972/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento adottato da Alfa s.r.l. e notificato in data 05.11.2025 recante "Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/1990, del verbale dell'incontro del 10/12/2008", con cui il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha annullato il verbale comunale che riconosceva la non applicabilità della tariffa di depurazione e fognatura alle acque emunte nell'ambito del progetto di bonifica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di annullamento in autotutela del verbale comunale del 10 dicembre 2008, relativo alla non applicabilità delle tariffe di fognatura e depurazione alle acque emunte nell'ambito di un progetto di bonifica
Esito
Favorevole al resistente (gestore del servizio idrico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'atto con cui il gestore del Servizio Idrico Integrato ha annullato in autotutela il verbale comunale del 2008 che riconosceva l'esenzione dalle tariffe di fognatura e depurazione. Ha dedotto, tra l'altro, la nullità per difetto assoluto di attribuzione; l'incompetenza funzionale assoluta e la violazione del principio del contrarius actus; la tardività dell'autotutela dopo circa diciassette anni; l'assenza di un interesse pubblico attuale, lo sviamento, l'omessa comparazione degli interessi e la lesione dell'affidamento; il difetto di motivazione e di istruttoria; l'incompetenza del gestore ad adottare atti autoritativi o regolatori; l'applicazione retroattiva di discipline sopravvenute; e la violazione dei principi di certezza del diritto e stabilità dei rapporti giuridici. La resistente ha eccepito l'inammissibilità per violazione dell'art. 40 c.p.a. e per carenza di interesse, chiedendo in subordine il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, individuando nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione. Ha ritenuto che l'atto controverso, pur formalmente qualificato come annullamento in autotutela, non incida su un interesse legittimo né costituisca esercizio di un potere amministrativo autoritativo. Il suo contenuto riguarda esclusivamente il mancato riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione, ossia una posizione di diritto soggettivo. Le controversie relative a tale corrispettivo non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La provenienza dell'atto da un soggetto pubblico o equiparato non è sufficiente a conferirgli natura pubblicistica, poiché, per gli atti non autoritativi, l'amministrazione agisce secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, l. 241/1990. Il TAR ha inoltre escluso la natura regolamentare dell'atto, privo dei caratteri della generalità e dell'astrattezza e riferito alla posizione della sola destinataria. Ha indicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., il giudice ordinario, precisando che la domanda potrà essere riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali nei limiti previsti dalla norma. Le spese sono state compensate, in considerazione del fatto che la natura pubblicistica dell'atto era stata suggerita da una precedente sentenza del giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 7 c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni.
La giurisdizione amministrativa presuppone una controversia relativa a interessi legittimi o, nei casi di giurisdizione esclusiva, a diritti soggettivi, comunque collegata all'esercizio di potere amministrativo. Non vi rientra una controversia avente a oggetto un corrispettivo privatistico del servizio idrico, non riconducibile all'esercizio di potere autoritativo.
art. 1, comma 1-bis, l. 241/1990
La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
La provenienza dell'atto da una pubblica amministrazione o da un soggetto a essa equiparato non ne determina automaticamente la natura pubblicistica; per gli atti non autoritativi trova applicazione il diritto privato.
art. 11 c.p.a.
Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
La declinatoria di giurisdizione deve indicare il giudice munito di giurisdizione e consente la prosecuzione della controversia davanti a tale giudice entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti della domanda nei limiti stabiliti dalla norma.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per difetto assoluto di attribuzione era stata dedotta dalla ricorrente, ma il TAR non l'ha esaminata nel merito, avendo definito il giudizio per difetto di giurisdizione.
art. 21-nonies l. 241/1990
La legittimità dell'annullamento in autotutela non è stata esaminata, poiché la controversia è stata ritenuta attinente a un diritto soggettivo e non all'esercizio di potere amministrativo.
Massime di principio
- La controversia relativa all'esenzione o all'obbligo di pagamento del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione attiene, in assenza di una specifica previsione di giurisdizione esclusiva, a una posizione di diritto soggettivo e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La qualificazione formale di un atto come annullamento in autotutela non è decisiva ai fini del riparto di giurisdizione: occorre verificare se l'atto costituisca effettivo esercizio di potere amministrativo autoritativo oppure incida direttamente su un rapporto patrimoniale privatistico.
- La provenienza di un atto da una pubblica amministrazione o da un soggetto equiparato non comporta, di per sé, la natura pubblicistica dell'atto; per gli atti non autoritativi l'amministrazione agisce secondo le norme di diritto privato, salvo diversa disposizione di legge.
- Un atto riferito alla posizione individuale di un solo destinatario e privo dei caratteri di generalità e astrattezza non è un regolamento, anche se incide sull'applicazione di una disciplina tariffaria.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, deve indicare il giudice munito di giurisdizione; la domanda può essere riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali nei limiti dell'art. 11 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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