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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04793/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione di immobile destinato ad uso professionale. In un primo giudizio tra le stesse parti era stata accolta la domanda del locatore di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore; in tale sede era stata ritenuta tardiva l'eccezione di inadempimento del conduttore relativa alla mancata disponibilità del certificato di agibilità dell'immobile. In un successivo giudizio il conduttore chiedeva il risarcimento del danno, quantificato nei canoni maturati fino al rilascio, assumendo che il locatore non avesse consegnato il certificato necessario allo svolgimento dell'attività. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendola preclusa dal giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza. Nel ricorso per cassazione il conduttore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il precedente giudicato sarebbe stato solo formale, perché la questione del certificato di agibilità non era stata decisa nel merito; 2) omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia, contestando che il giudicato esterno potesse impedire l'esame della domanda risarcitoria, distinta dalla precedente condanna al rilascio e al pagamento dei canoni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare e assorbente, la violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. per mancata specifica indicazione e localizzazione degli atti su cui i motivi si fondavano, inclusi gli atti del precedente giudizio e le sentenze ivi pronunciate. Ha inoltre osservato che i motivi non aggredivano il nucleo della motivazione della sentenza impugnata, fondata anche sull'idea che la dedotta carenza del certificato di agibilità avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio precedente come eccezione ex art. 1460 c.c. contro la domanda di risoluzione. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese e l'ulteriore attestazione sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.

    La censura ex n. 3 è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non erano specificamente indicati gli atti processuali rilevanti per verificare la dedotta errata applicazione del giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    La doglianza non è stata esaminata nel merito perché i motivi non attaccavano la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato come norma sul giudicato sostanziale; la Corte ribadisce che per contestare o invocare il giudicato esterno occorre riprodurre specificamente il contenuto della decisione passata in giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato in relazione al giudicato formale; la Corte non entra nel merito della distinzione prospettata dal ricorrente perché il ricorso è privo dei necessari riferimenti agli atti.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene la specifica indicazione, la riproduzione rilevante e la localizzazione degli atti processuali posti a fondamento dei motivi, specie quando si discute di giudicato esterno.

  • art. 1460 c.c.

    La Corte osserva che la dedotta situazione di inadempimento del locatore, relativa al certificato di agibilità, avrebbe dovuto essere fatta valere come eccezione nel precedente giudizio di risoluzione, contro la domanda del locatore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito in cassazione, senza incidere sulla ratio decisoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione il giudice deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, salvo esenzioni legali assolute.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    È la norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto nel ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi deduce l'esistenza o l'inesistenza di un giudicato esterno deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti e delle sentenze rilevanti; il rinvio generico a stralci o il mancato reperimento degli atti comportano inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
  • La distinzione tra giudicato formale e sostanziale non può essere utilmente invocata senza portare in giudizio il contenuto completo delle decisioni pregresse, perché solo così la Corte può verificare se la preclusione si estenda al successivo giudizio autonomo.
  • Quando la sentenza impugnata fonda la decisione su una ratio specifica, il ricorso per cassazione deve censurare quel nucleo argomentativo; se i motivi si limitano a prospettare una diversa ricostruzione senza aggredire la vera ragione decisoria, il ricorso è inammissibile.
  • In una controversia contrattuale di locazione, una situazione di inadempimento del locatore che incida sull'utilizzabilità del bene può dover essere fatta valere tempestivamente nel giudizio in cui è chiesta la risoluzione, come eccezione di inadempimento, con possibile effetto preclusivo nel successivo giudizio autonomo.
  • In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il giudice deve dare atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, salvo che l'esenzione sia assoluta e definitiva per legge.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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