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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4394/2020 del 20/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

Il Comune aveva emesso il 30 ottobre 2013 un avviso di accertamento per omesso pagamento dell'ICI su un terreno qualificato come area edificabile, attribuendogli un valore imponibile complessivo di euro 387.216, benché il contribuente ne fosse proprietario soltanto per un terzo. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva confermato l'atto e la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 24 gennaio 2017, aveva respinto l'appello. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., il contribuente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e ultrapetizione, sostenendo che la CTR aveva fondato la decisione sulla natura edificabile del terreno, mai contestata. Nel merito del valore, ha dedotto che non erano stati considerati un contratto di locazione agraria, registrato prima dell'accertamento e con scadenza nel 2020, e la limitata volumetria edificabile, pari a complessivi 1.500 mq, anche per la riduzione del 10% dell'indice di edificabilità stabilita dall'Amministrazione provinciale; tali circostanze avrebbero ridotto l'appetibilità e il valore venale del bene.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formulata come violazione processuale e ultrapetizione, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del valore del terreno, senza indicare specificamente quali criteri adottati dal Comune e richiamati dalla CTR fossero errati né quali parametri alternativi dovessero essere applicati. Ha ribadito che il valore venale delle aree fabbricabili ai fini ICI va verificato alla luce dei parametri tassativi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e che la valutazione di merito, se congruamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità. La locazione del fondo non è uno dei parametri indicati dalla norma; inoltre, l'agevolazione prevista per i terreni agricoli richiede, oltre all'effettiva destinazione agricola, la conduzione diretta da parte del contribuente, requisito incompatibile con la concessione in affitto del terreno. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500 oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Con il motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione delle norme sul procedimento ai sensi dell’art. 112 c.p.c., perchè andando ultra petita, la CTR ha respinto il gravame facendo esclusivo riferimento alla natura edificabile del terreno, caratteristica che non è stata posta in discussione dal contribuente.

    La disposizione è invocata per denunciare in cassazione la nullità della sentenza per un asserito vizio processuale; la Corte ha però qualificato la doglianza come contestazione della valutazione di merito del valore del terreno, non come effettivo error in procedendo.

  • art. 112 c.p.c.

    Con il motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione delle norme sul procedimento ai sensi dell’art. 112 c.p.c., perchè andando ultra petita, la CTR ha respinto il gravame facendo esclusivo riferimento alla natura edificabile del terreno, caratteristica che non è stata posta in discussione dal contribuente.

    La denuncia di ultrapetizione non è accolta quando la censura, nella sostanza, mira a ottenere una diversa valutazione del bene e non dimostra che il giudice abbia pronunciato oltre i limiti della domanda.

  • art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992

    Invero, è già stato detto da questa Corte che è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; pertanto, poichè tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata.

    Il valore venale delle aree fabbricabili va determinato considerando i parametri tassativi indicati dalla norma e riferiti all'anno d'imposizione. Il giudice di merito deve verificarne la corrispondenza; la sua valutazione, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 2, lett. b), secondo periodo, D.Lgs. n. 504/1992

    L’elemento della affittanza non è tra questi; questa Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), perchè un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria – ai sensi del secondo periodo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), – oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicchè tale agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni per averli concessi in affitto.

    Per applicare ai fini della base imponibile ICI i criteri previsti per i terreni agricoli occorrono sia l'effettiva destinazione agricola sia la conduzione diretta da parte del contribuente. Il proprietario che abbia concesso il fondo in affitto non beneficia dell'agevolazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    La disposizione individua l'importo del contributo unificato di riferimento, cui è pari l'ulteriore contributo dovuto in presenza dei presupposti previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione del valore venale in comune commercio di un'area fabbricabile soggetta a ICI, devono essere considerati i parametri tassativi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992: ubicazione territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, eventuali costi di adattamento del terreno e prezzi medi di aree comparabili, con riferimento all'anno d'imposizione.
  • Il giudice di merito investito della contestazione del valore di un'area fabbricabile deve verificarne la conformità ai parametri legali; la valutazione non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
  • La concessione in affitto del fondo esclude la conduzione diretta da parte del proprietario e, pertanto, impedisce l'applicazione dei criteri agevolativi di determinazione della base imponibile previsti per i terreni agricoli, anche se il proprietario sia iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti.
  • Una doglianza presentata come error in procedendo o ultrapetizione non consente una nuova valutazione di merito quando, nella sostanza, sollecita soltanto una diversa ponderazione degli elementi relativi al valore del bene e non individua specificamente gli errori nei criteri adottati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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