Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/06/2016 n. 5456 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Contraddittorio preventivo - Imposte armonizzate - Obbligatorietà - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente prima dell'adozione dell'accertamento relativo a tributi armonizzati, principalmente IVA e dazi doganali. Il principio è invocato anche quando non sia previsto da una specifica disposizione normativa per il singolo procedimento.

La decisione

È stato affermato che, per gli accertamenti riguardanti tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale preventivo è obbligatorio in via generale. Pertanto, l'amministrazione deve consentire al contribuente di esporre previamente le proprie osservazioni, senza che tale obbligo sia limitato alle sole fattispecie espressamente disciplinate dalla legge. Il testo non indica ulteriori dettagli sull'esito concreto del giudizio, né il soggetto formalmente vittorioso.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio preventivo endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati

    Nell'accertamento dei tributi "armonizzati" (principalmente, IVA e dogane), il principio del contraddittorio preventivo endoprocedimentale trova applicazione generalizzata, non limitandosi alle sole ipotesi specificatamente disciplinate dalla legge.

    Per i tributi armonizzati, l'amministrazione finanziaria deve instaurare il contraddittorio con il contribuente prima dell'emissione dell'accertamento, anche in assenza di una previsione normativa specifica per il singolo procedimento.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 19668/2009

    Conf. Cass. SS.UU. 19668/2009

    La decisione richiama il principio già affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite in materia di contraddittorio preventivo e partecipazione del contribuente al procedimento tributario.

Massime di principio

  • Negli accertamenti relativi a IVA, dazi doganali e altri tributi armonizzati, il contribuente deve normalmente essere posto in condizione di interloquire con l'amministrazione prima dell'emissione dell'atto.
  • L'obbligo di contraddittorio non dipende esclusivamente dall'esistenza di una disposizione nazionale che lo preveda espressamente per quella specifica procedura.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio può costituire un vizio dell'accertamento, da valutare secondo le regole processuali applicabili e in relazione alla concreta possibilità per il contribuente di far valere le proprie ragioni.
  • La regola riguarda soprattutto i tributi armonizzati di matrice unionale; per i tributi non armonizzati, l'obbligo deve invece essere verificato alla luce delle specifiche norme applicabili e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.