Sentenza del 22/07/2015 n. 15395 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della CTR del Piemonte che aveva respinto la definizione agevolata della lite prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, relativa a una cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis. Con i primi due motivi sosteneva che la cartella, contenente congiuntamente imposte e sanzioni collegate al tributo, fosse definibile mediante la definizione delle sole imposte o comunque qualificabile come altro atto di imposizione. Con il terzo motivo chiedeva di poter convertire la definizione della lite ex art. 16 nella rottamazione dei ruoli ex art. 12 della medesima legge, invocando un errore commesso in buona fede e i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tributari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi per evidente inidoneità dei quesiti di diritto formulati ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. I quesiti erano generici e astratti e non individuavano, con riferimento alla concreta decisione impugnata, quale errore avesse commesso la CTR e quale fosse la specifica regola giuridica da applicare. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
L. n. 289 del 2002, art. 16
Disciplina la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Il ricorrente sosteneva che la cartella contenente imposte e sanzioni fosse definibile ai sensi di tale disposizione, ma la Corte non ha esaminato nel merito la questione, dichiarando inammissibili i quesiti.
L. n. 289 del 2002, art. 12
Prevede la definizione agevolata dei carichi inclusi nei ruoli. Il ricorrente chiedeva di poter convertire la procedura scelta ai sensi dell'art. 16 nella rottamazione dei ruoli, ma la richiesta non è stata esaminata nel merito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Costituisce la base normativa per la liquidazione automatizzata delle imposte e per l'emissione della cartella relativa agli omessi versamenti contestati nel caso concreto.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16, comma 2, e 17, comma 3
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni tributarie. La Corte non ha affrontato la loro applicazione sostanziale, poiché i motivi sono stati dichiarati inammissibili.
L. n. 212 del 2000, art. 10
Riconosce i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria. Il ricorrente lo invocava per giustificare la conversione della procedura agevolata, ma la questione non è stata esaminata nel merito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 8 e 62
L'art. 62 disciplina il ricorso per cassazione contro le sentenze tributarie, mentre l'art. 8 riguarda il potere di disapplicazione delle sanzioni in determinate ipotesi. Nel caso concreto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la formulazione dei quesiti.
Art. 366-bis c.p.c.
Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, la formulazione di un quesito di diritto specifico, calato nella fattispecie concreta e idoneo a evidenziare l'errore del giudice e la regola giuridica applicabile. Quesiti generici o meramente teorici determinano l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i motivi devono individuare con precisione l'errore commesso dal giudice di merito e collegarlo alla concreta fattispecie; una domanda astratta sull'interpretazione della legge non è sufficiente.
- Quando la legge processuale applicabile richiede un quesito di diritto, questo deve contenere una sintesi logico-giuridica completa e permettere alla Corte di enunciare una regola applicabile anche a casi analoghi.
- La Corte di cassazione può arrestarsi a una questione processuale di ammissibilità senza esaminare il merito della pretesa tributaria o della definizione agevolata.
- La possibilità sostanziale di accedere a una definizione agevolata non basta: devono essere rispettati il corretto strumento normativo, i termini e gli adempimenti previsti dalla legge.
- L'errore in buona fede e i principi di collaborazione con l'amministrazione non comportano automaticamente la conversione di una procedura deflattiva in un'altra, soprattutto se la richiesta non è formulata attraverso censure processualmente ammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 22 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 795 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 6637 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 6647 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 6659 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →