Ordinanza n. 5972/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno, notificato in data 16.09.2020, con il quale si respinge l'istanza del richiedente di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. f della L. 5.2.1992 n. 91, k10-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno, notificato il 16 settembre 2020, con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto, con precedenti ordinanze istruttorie reiterate, l'acquisizione della relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento del diniego. La relazione, eseguita dall'Amministrazione il 11 dicembre 2025 e comunicata al ricorrente nella stessa data, costituisce la motivazione per relationem dell'atto impugnato. L'udienza camerale è stata fissata esclusivamente per consentire alla difesa del ricorrente di prendere visione della documentazione riservata; tuttavia, nessuno si è presentato per il ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. In via eccezionale e al solo fine di non pregiudicare il ricorrente, ha disposto d'ufficio il rinvio della trattazione, ritenendo che la visione della relazione riservata fosse assolutamente essenziale per l'effettivo e proficuo esercizio del diritto di difesa. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio istruttoria del 15 aprile 2026, con mandato alla Segreteria per gli adempimenti e per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
concessione della cittadinanza italiana
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza oggetto del diniego impugnato; il merito della sua applicazione non è stato deciso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato è motivato per relationem mediante una relazione riservata dell'amministrazione, la conoscenza effettiva di tale documentazione può essere ritenuta essenziale per l'esercizio concreto e proficuo del diritto di difesa.
- Anche in presenza della mancata comparizione della parte privata a una camera di consiglio fissata per consentirle la visione della documentazione riservata, il giudice può disporre eccezionalmente un rinvio d'ufficio, quando ciò sia necessario per evitare un pregiudizio al diritto di difesa.
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