Sentenza del 01/08/2018 n. 9209 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente contro un'intimazione di pagamento e 19 cartelle collegate. Il primo giudice aveva ritenuto prescritte alcune pretese perché, dopo la notifica delle cartelle, era decorso il termine ordinario di prescrizione proprio dei singoli tributi senza validi atti interruttivi. Per altre cartelle aveva ritenuto invalide le notifiche eseguite secondo la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta, in assenza dei relativi presupposti e della raccomandata informativa. In appello l'Agente della riscossione ha prodotto documentazione relativa a una rateizzazione, considerata riconoscimento del debito e atto interruttivo della prescrizione, nonché ulteriori intimazioni di pagamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello solo parzialmente. Ha confermato la prescrizione per le cartelle nn. finali 2237, 4244 e 6965, precisando che la notifica della cartella non trasforma il termine breve di prescrizione in quello decennale e che, da tale notifica, decorre nuovamente il termine ordinario previsto per ciascun tributo. Ha invece escluso la prescrizione per le cartelle nn. finali 5571, 9210, 2941 e 3301, poiché la richiesta e l'avvio della rateizzazione costituivano riconoscimento del debito e atto interruttivo. Ha inoltre riconosciuto efficacia interruttiva all'intimazione correttamente notificata n. finale 5417 per alcune cartelle, mentre per la cartella n. finale 7789 ha ritenuto irregolare la precedente notifica eseguita al portiere per mancanza della raccomandata informativa, ma ha comunque escluso la prescrizione perché l'intimazione impugnata del 19.10.2016 aveva interrotto il termine decennale. L'appello è stato quindi accolto parzialmente, senza condanna alle spese.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Norma richiamata in relazione alla notificazione in caso di irreperibilità relativa.
La procedura di notifica per irreperibilità relativa richiede il rispetto dei relativi presupposti e l'invio della raccomandata informativa. L'assenza di tali adempimenti può determinare l'invalidità della notifica.
Principio della prescrizione ordinaria propria di ciascun tributo
La mancata opposizione alla cartella determina esclusivamente l'irretrattabilità del credito e non la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale.
La cartella di pagamento non attribuisce automaticamente a ogni credito tributario un termine decennale. Dopo la sua notifica, ricomincia a decorrere il termine ordinario previsto dalla disciplina del singolo tributo: decennale per i tributi erariali indicati nella sentenza e quinquennale per i tributi locali.
Cass. civ., ord. n. 21505 del 31 agosto 2018
In tema di riscossione delle imposte, la mancata opposizione alla cartella di pagamento determina esclusivamente l'irretrattabilità del credito e non anche la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale.
L'irretrattabilità del credito non modifica la durata del termine prescrizionale applicabile al tributo.
Cass. civ., Sez. VI-5, ord. n. 16098 del 18 giugno 2018
L'avvio del piano di rateizzazione con l'agente della riscossione costituisce indice del riconoscimento del debito e, pertanto, atto interruttivo della prescrizione.
La richiesta o l'avvio della rateizzazione può interrompere la prescrizione perché incompatibile con la contestazione dell'esistenza del debito, anche se non equivale necessariamente ad acquiescenza definitiva alla pretesa tributaria.
Disciplina della notificazione degli atti tributari al portiere
La notifica eseguita nelle mani del portiere richiede l'invio della raccomandata informativa.
La mancata raccomandata informativa rende irregolare la notifica; tuttavia, nel caso concreto, l'irregolarità non ha comportato la prescrizione perché un successivo atto tempestivo ha interrotto il termine.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione ordinario previsto per il singolo tributo; non rende automaticamente decennale qualsiasi credito.
- Per verificare la prescrizione occorre individuare il tipo di tributo, la durata del relativo termine e calcolare il periodo tra ciascun atto validamente notificato e quello successivo.
- Un atto successivo interrompe la prescrizione solo se è validamente notificato e interviene prima della scadenza del termine applicabile.
- La richiesta o l'avvio di una rateizzazione può essere interpretata come riconoscimento del debito e quindi come atto interruttivo della prescrizione, anche quando il contribuente contesta la regolarità della precedente notifica.
- Le notifiche per irreperibilità relativa richiedono il rispetto rigoroso degli adempimenti previsti, compreso l'invio della raccomandata informativa; l'assenza di tali formalità può incidere sulla validità della notifica.
- Un vizio di una notifica precedente non comporta necessariamente la prescrizione: bisogna verificare se un successivo atto, validamente notificato e tempestivo, abbia comunque interrotto il termine.
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