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Sentenza

Sentenza n. 8379/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento del provvedimento prov. n. -OMISSIS-del 22/12/25 con cui il Consolato Generale d’Italia ad Istanbul ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per studio presentata dalla parte ricorrente

Giustizia amministrativa202603984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso per studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul sulla base di una segnalazione SIS effettuata dalla Grecia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto d’ingresso per studio, deducendo, con censure connesse, la violazione e falsa applicazione del regolamento UE 2018/1861, il difetto di istruttoria, la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il Consolato avrebbe dovuto attivare, tramite l’Ufficio SIRENE presso il Ministero dell’Interno, la consultazione preventiva con lo Stato membro segnalante prevista dall’art. 27 del regolamento, non essendo configurabile alcun automatismo tra segnalazione SIS e diniego del visto. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. 286/1998, poiché il provvedimento si sarebbe fondato sulla sola segnalazione SIS, senza indicare elementi obiettivi idonei a dimostrare che la presenza dello straniero costituisse una minaccia attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Infine, ha lamentato la violazione delle garanzie procedimentali, il difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata effettuazione di un colloquio con il richiedente prima dell’adozione del diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha annullato il diniego di visto, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in sede di riesame. Il giudice ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026, secondo cui la segnalazione SIS non determina automaticamente l’impossibilità per uno Stato membro diverso da quello segnalante di rilasciare un titolo di soggiorno. Alla luce degli artt. 21, 24 e 27 del regolamento UE 2018/1861, lo Stato membro che esamina il rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata deve effettuare una valutazione individuale, consultare lo Stato membro segnalante e considerare concretamente se, sulla base delle ragioni della segnalazione, lo straniero costituisca una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Il diniego impugnato era invece fondato sulla mera esistenza della segnalazione SIS, senza accertamento concreto della pericolosità e senza adeguata motivazione. Il TAR ha quindi ritenuto l’atto illegittimo, con effetto conformativo per il riesame della domanda. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la novità dell’evoluzione giurisprudenziale; è stato comunque riconosciuto il diritto al rimborso del contributo unificato da parte del Ministero degli Affari Esteri, se versato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 21 regolamento UE 2018/1861

    Prima di inserire una segnalazione e al momento di prolungare il periodo di validità di una segnalazione, lo Stato membro verifica se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano la segnalazione nel SIS.

    La segnalazione SIS deve essere previamente verificata quanto ad adeguatezza, pertinenza e importanza del caso.

  • art. 24 regolamento UE 2018/1861

    alla luce di una valutazione individuale comprendente anche una valutazione delle circostanze personali [...] e delle conseguenze di un respingimento e di un rifiuto di soggiorno

    La qualificazione dello straniero come minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica richiede una valutazione individuale, comprese le circostanze personali e le conseguenze del rifiuto.

  • art. 27 regolamento UE 2018/1861

    La decisione finale di rilasciare a un cittadino di paese terzo il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata spetta allo Stato membro di rilascio.

    Lo Stato membro che esamina il rilascio deve consultare quello segnalante, valutare i motivi della segnalazione e decidere in concreto; la segnalazione non produce un automatismo ostativo.

  • art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. 286/1998

    Il diniego del visto fondato su ragioni di ordine pubblico o sicurezza deve essere sorretto dall’accertamento concreto della minaccia e da una motivazione non meramente apparente.

  • artt. 41 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Le garanzie di buona amministrazione e di tutela effettiva concorrono a escludere decisioni fondate automaticamente sulla sola segnalazione SIS, senza istruttoria e motivazione adeguate.

  • art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020

    nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d'informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno

    La Corte costituzionale, come richiamata dal TAR, ha escluso che la mera segnalazione SIS per violazioni delle regole di ingresso o soggiorno impedisca automaticamente l’accesso alla regolarizzazione; tale impostazione è stata ritenuta estensibile al rilascio del visto.

Massime di principio

  • La mera segnalazione di un cittadino di Paese terzo nel SIS ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno non determina automaticamente il diniego di un visto per soggiorno di lunga durata da parte di un altro Stato membro.
  • Quando esamina il rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata a favore di una persona segnalata nel SIS, lo Stato membro di rilascio deve attivare la consultazione preventiva con lo Stato membro segnalante secondo l’art. 27 del regolamento UE 2018/1861, valutare i motivi della segnalazione e adottare una decisione autonoma e concreta.
  • Il diniego di visto fondato su una segnalazione SIS è legittimo soltanto se l’amministrazione accerta, sulla base di elementi obiettivi e di una valutazione individuale delle circostanze personali, che la presenza dello straniero costituisca una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
  • Un provvedimento che richiami esclusivamente l’esistenza della segnalazione SIS, senza esaminare le ragioni della segnalazione e senza motivare in concreto la sussistenza di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.
  • L’annullamento del diniego di visto non comporta il rilascio automatico del visto, ma impone all’amministrazione di riesaminare la domanda nel rispetto dell’effetto conformativo derivante dalla sentenza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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