Cassazione Penale, Sentenza n. 24012/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il provvedimento impugnato era un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in accoglimento parziale dell'istanza dell'interessato, aveva unificato sotto il vincolo della continuazione una pluralità di sentenze irrevocabili, riguardanti in sintesi furti con strappo, furti tentati, evasioni, violazione di domicilio, resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità, ricettazione, calunnia e minaccia per costringere altri a commettere un reato, rideterminando la pena complessiva. Il ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione di legge e vizio motivazionale ex artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. per l'asserita illogica esclusione, per i fatti anteriori al 2010, dello stato di tossicodipendenza e quindi dell'unicità del disegno criminoso; 2) violazione degli artt. 81 e 133 c.p. per il criterio di determinazione della pena-base nel terzo gruppo di reati, lamentando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe scorporato correttamente i reati della sentenza indicata come n. 14, né effettuato una adeguata comparazione tra reati più gravi e satelliti, con insufficiente motivazione sugli aumenti; 3) violazione degli artt. 442 e 444 c.p.p. per l'asserita mancata corretta applicazione della riduzione di pena conseguente al rito abbreviato e al patteggiamento anche sugli aumenti per la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione aveva adeguatamente motivato sulla decorrenza dello stato di tossicodipendenza, collocandola al 2010 sulla base di riscontri documentali e dichiarativi, e che il resto delle doglianze tendeva a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena-base e degli aumenti, osservando che il provvedimento di esecuzione aveva individuato la pena-base nel reato più grave della sentenza indicata e applicato i successivi incrementi, anche richiamando gli aumenti già operati in cognizione. Sul terzo motivo, ha ritenuto corretta l'operazione di calcolo della riduzione per il rito abbreviato e del successivo aumento per i reati oggetto di patteggiamento, oltre a considerare la censura generica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato in tema di reato continuato e di unificazione dei reati sotto il medesimo disegno criminoso, con necessità di una preventiva ideazione unitaria e non generica.
art. 671 c.p.p.
Norma sull'applicazione della continuazione in executivis; il giudice dell'esecuzione deve verificare l'unicità del disegno criminoso e, nel caso di tossicodipendenza allegata, apprezzarne l'incidenza sulla commissione dei reati.
art. 133 c.p.
Richiamato per la determinazione della pena e degli aumenti nella continuazione, con motivazione sui criteri utilizzati.
art. 606 c.p.p.
Delimita il sindacato di legittimità, che non consente una mera rilettura alternativa del materiale fattuale.
art. 442 c.p.p.
Richiamato per la riduzione di pena conseguente al rito abbreviato, da applicare secondo il corretto ordine di calcolo nella continuazione.
art. 444 c.p.p.
Richiamato in relazione al patteggiamento e alla riduzione della pena già concordata, che va mantenuta nel calcolo della pena unica.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Disposta l'annotazione ai fini della protezione dei dati personali, con oscuramento delle generalità in caso di diffusione.
Massime di principio
- In tema di reato continuato in executivis, l'unicità del disegno criminoso richiede la prova di una preventiva e unitaria ideazione delle diverse violazioni, desumibile da indici esteriori concreti; non basta un programma delittuoso generico o la sola abitualità a delinquere.
- La mera contiguità temporale tra più reati, o la ricorrenza di un medesimo contesto personale del reo, non sono di per sé sufficienti a fondare la continuazione se gli episodi successivi risultano frutto di decisioni estemporanee e non preventivamente programmate.
- Quando l'allegata tossicodipendenza sia invocata per sostenere la continuazione, il giudice deve valutarne la sussistenza e l'incidenza sulla serie criminosa in base a riscontri specifici; non è legittima una retrodatazione fondata solo sulla dichiarazione non suffragata dell'interessato.
- Il sindacato della Corte di cassazione non può tradursi in una nuova valutazione del compendio fattuale o in una diversa lettura delle prove, essendo censurabile solo il vizio argomentativo nei limiti dell'art. 606 c.p.p.
- In sede di rideterminazione della pena unica per continuazione, il giudice deve individuare correttamente il reato più grave, applicare gli aumenti per i reati satelliti e, se ricorrono riti speciali, eseguire il calcolo della riduzione di pena secondo l'ordine corretto previsto dalle norme processuali applicabili.
- Le doglianze sulla quantificazione degli aumenti di pena devono essere specifiche e riferite ai singoli segmenti del calcolo; una censura generica è insufficiente per scalfire la motivazione del provvedimento esecutivo.
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