Cassazione Civile, Ordinanza n. 07852/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento fondata sul mancato pagamento di una cartella relativa a IVA per l'anno d'imposta 2002, con sanzioni e accessori. La società contribuente ha sostenuto che la cartella non le fosse stata validamente notificata, perché spedita presso una vecchia sede di Roma non più corrispondente alla sede legale, come risultante da visura camerale; ha quindi dedotto la conseguente prescrizione e decadenza della pretesa. In primo grado il ricorso è stato rigettato; in appello la CTR ha ritenuto valida la notifica perché ricevuta da addetto all'azienda e perché, per le persone giuridiche, la consegna a persona incaricata di ricevere gli atti è legittima, osservando anche che non era stata proposta querela di falso contro la relata. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 145 c.p.c. per notifica eseguita presso un luogo non più sede sociale; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova della persistente riferibilità della vecchia sede; (3) violazione dell'art. 145 c.p.c. per avere la CTR ritenuto valida la consegna a persona addetta alla ricezione nonostante la cartolina sembrasse riferita a persona fisica; (4) nullità della sentenza per contraddittorietà e omessa chiarezza sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo; (5) falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., sostenendo che la sanatoria richiederebbe un collegamento tra luogo di notifica e destinatario e comunque opererebbe solo ex nunc, senza incidere sulla decadenza già maturata. Nelle more, la ricorrente ha comunicato di aver aderito a una procedura di definizione agevolata e ha dichiarato rinuncia al ricorso, ma senza produrre la documentazione della domanda e del pagamento previsto; la Corte ha quindi escluso la declaratoria di estinzione e ha qualificato la rinuncia, non comunicata alla controparte, come causa di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei cinque motivi di ricorso perché ha rilevato che la società ricorrente aveva dichiarato di avere aderito a una definizione agevolata e di rinunciare al ricorso, ma non aveva prodotto la prova della procedura e del pagamento richiesto dalla legge; pertanto non ha dichiarato l'estinzione del giudizio per definizione agevolata. Ha però applicato la disciplina della rinuncia al ricorso, osservando che essa deve essere comunicata alla controparte e che, in assenza di tale comunicazione, comporta il venir meno dell'interesse ad agire e quindi l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale effetto operi solo per l'inammissibilità originaria e non per quella sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dalla ricorrente sulla notificazione degli atti tributari
art. 145 c.p.c.
invocato per la notificazione alle persone giuridiche e per la dedotta invalidità della notifica presso la sede non più attuale
art. 2697 c.c.
richiamato per sostenere l'erronea distribuzione dell'onere della prova sulla riferibilità della sede sociale
art. 156 c.p.c.
richiamato per la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per contraddittorietà o mancanza di motivazione
art. 161 c.p.c.
richiamato in combinato con l'art. 132 c.p.c. per la nullità della sentenza
art. 390 c.p.c.
applicato alla rinuncia al ricorso, che deve essere comunicata alla controparte
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato con riferimento alla definizione agevolata, che richiede prova della domanda e del pagamento
art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149/2022
richiamato come norma di coordinamento per l'applicazione del vigente art. 390 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
escluso il suo applicarsi perché opera solo per l'inammissibilità originaria e non per quella sopravvenuta
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, per essere processualmente efficace, deve essere comunicata alla controparte; in mancanza, non determina estinzione ma integra una sopravvenuta carenza di interesse con conseguente inammissibilità del ricorso.
- La dichiarazione di adesione a una definizione agevolata non consente la declaratoria di estinzione del giudizio se non è accompagnata dalla prova della presentazione della domanda e del pagamento dell'importo dovuto, o almeno della prima rata, quando richiesti dalla disciplina applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla sola inammissibilità sopravvenuta del ricorso, poiché la norma opera per l'inammissibilità originaria.
- Quando il giudizio diviene improcedibile o inammissibile per fatti sopravvenuti legati alla volontà della parte ricorrente, la Corte può regolare le spese compensandole in considerazione dell'esito e della natura della vicenda.
- Le questioni sulla validità della notificazione degli atti tributari e sulla sanatoria delle relative nullità restano assorbite se il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia non perfezionata secondo le forme di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07718/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07721/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07722/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07725/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07735/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07744/2024 del 22/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →