Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 969/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, che riconosceva la Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 556/2024 del Tribunale di Bergamo, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta del docente per tre anni scolastici, per complessivi euro 1.500,00, ed era stato condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che Sogei aveva accreditato, il 4 dicembre 2025, l’importo riconosciuto nel borsellino elettronico della docente. La ricorrente ha confermato l’avvenuto adempimento e chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione del tardivo adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta in via amministrativa e che, pertanto, non sussisteva più una controversia sull’oggetto della domanda ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha tuttavia considerato il tardivo adempimento, intervenuto dopo la pubblicazione e la notificazione della sentenza del giudice del lavoro e dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, quale conferma dell’originaria fondatezza della pretesa. In applicazione della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Ministero i due terzi delle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari per la metà; la restante parte è stata compensata, tenendo conto del successivo comportamento collaborativo dell’Amministrazione e del tempo intercorso prima dell’adempimento.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, non essendo più necessario pronunciarsi sull’oggetto della controversia.
  • L’adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non elimina la rilevanza della precedente inerzia dell’amministrazione ai fini della regolazione delle spese processuali.
  • Ai fini delle spese, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale valutando la fondatezza originaria della pretesa e il comportamento delle parti successivo alla proposizione del giudizio; il tardivo adempimento giustifica la condanna dell’amministrazione, eventualmente con compensazione parziale in presenza di un successivo comportamento collaborativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.