Sentenza n. 929/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda dell’Ambito di Trasformazione D della variante al PGT, nella parte relativa ai parametri per la perequazione urbanistica e alla determinazione dei diritti edificatori
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società proprietaria ha impugnato la variante al PGT approvata dal Comune, sostenendo che la scheda dell’Ambito di Trasformazione D avesse erroneamente determinato in 1.658,22 i diritti edificatori spettanti a compensazione del valore catastale dell’area. Secondo la ricorrente, applicando correttamente l’art. 15.4 delle NTA e dividendo il valore risultante, pari a euro 1.450.941,32, per il valore unitario di euro 350, i diritti edificatori avrebbero dovuto essere quantificati in 4.145,55. Il Comune aveva invece applicato un ulteriore coefficiente di riduzione pari a 0,4, non previsto espressamente per l’Ambito D, ottenendo il valore di euro 580.376,53 e quindi 1.658,22 diritti edificatori. L’amministrazione ha giustificato tale riduzione richiamando la propria discrezionalità pianificatoria e la necessità di evitare un’attribuzione eccessiva di capacità edificatoria alle aree già edificate, caratterizzate da una rendita catastale più elevata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che le NTA non prevedono alcun coefficiente di riduzione pari a 0,4 applicabile all’Ambito di Trasformazione D. Inoltre, la circostanza che l’area sia già edificata è già considerata dall’art. 15.4 delle NTA mediante il coefficiente moltiplicatore pari a 1,05 e l’ulteriore coefficiente correlato alla categoria catastale. L’introduzione in via interpretativa di un’ulteriore riduzione contrasta quindi con la disciplina pianificatoria adottata dal Comune e non può essere giustificata mediante il richiamo generale alla discrezionalità urbanistica. Il TAR ha distinto il caso dell’Ambito D da quello dell’Ambito F, per il quale le NTA prevedono espressamente uno specifico coefficiente di riduzione pari a 0,55. È stata annullata la scheda del PGT relativa all’Ambito D, limitatamente ai parametri per la perequazione urbanistica, con obbligo del Comune di approvare entro sessanta giorni una nuova scheda che determini in 4.145,55 i diritti edificatori a compensazione del valore catastale dell’area e ridetermini, mediante le conseguenti operazioni matematiche, i dati dipendenti. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 15.4 NTA del Documento di Piano del PGT
Il valore catastale dell’area va moltiplicato per “un coeff. moltiplicatore pari a 112,5 nel caso di aree agricole e pari a 1,05 nel caso di aree edificate”, con applicazione per le aree edificate di “un ulteriore coeff. moltiplicatore relativo alla categoria catastale”.
La disposizione disciplina compiutamente il calcolo dei diritti edificatori a compensazione del valore catastale dell’area e considera già, attraverso i coefficienti previsti, la natura edificata dell’area e la categoria catastale; non consente quindi l’introduzione di un ulteriore coefficiente riduttivo non previsto.
art. 15.5 NTA del Documento di Piano del PGT
Quando la somma dei diritti edificatori dei proprietari dell’area risulta superiore alla quantità dei diritti edificatori assegnati all’Ambito di Trasformazione, “la quota eccedente sarà riportata nel Registro dei diritti edificatori” e potrà essere commercializzata; quando risulta inferiore, la quota mancante può essere acquisita o compensata mediante cessione gratuita al Comune.
La disposizione regola le conseguenze della maggiore o minore consistenza dei diritti edificatori dei proprietari rispetto a quelli assegnati all’ambito, presupponendo una corretta determinazione del dato compensativo secondo l’art. 15.4.
art. 87, comma 4-bis c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.
Massime di principio
- In sede di pianificazione urbanistica, l’amministrazione deve applicare i criteri di calcolo dei diritti edificatori stabiliti dalle proprie norme tecniche di attuazione e non può introdurre, in sede applicativa o processuale, coefficienti riduttivi ulteriori privi di una base espressa nella disciplina pianificatoria.
- Quando la disciplina urbanistica considera già una determinata caratteristica dell’area mediante specifici coefficienti o parametri, la stessa caratteristica non può essere nuovamente valorizzata attraverso un ulteriore fattore correttivo non previsto, poiché ciò altera il metodo di calcolo normativamente stabilito.
- Il richiamo alla discrezionalità dell’amministrazione nella pianificazione generale non legittima la disapplicazione o l’integrazione contra legem delle norme tecniche di attuazione vigenti: la discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto dei criteri che l’amministrazione stessa ha adottato.
- La previsione espressa di un coefficiente di riduzione per uno specifico ambito urbanistico conferma, secondo un criterio di coerenza sistematica, che un analogo coefficiente non può essere applicato a un diverso ambito in assenza di una corrispondente previsione testuale.
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