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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11106/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Ufficio relativo a una cartella esattoriale per omesso versamento di imposta di registro e ipocatastale. La pretesa fiscale derivava da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione aveva riqualificato, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come cessione d’azienda un’operazione composta da conferimento di un ramo d’azienda in una società e successiva cessione delle quote della medesima società. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha rappresentato che l’atto impositivo presupposto era stato annullato in autotutela dall’Amministrazione su sua istanza, con conseguente sgravio della partita iscritta a ruolo. Da ciò ha dedotto la cessazione della materia del contendere; la Corte ha quindi esaminato anche il regolamento delle spese, richiamando la possibilità di compensazione in caso di estinzione del giudizio tributario per autotutela e la lealtà processuale dell’Amministrazione, considerando inoltre il contesto evolutivo dell’interpretazione dell’art. 20 TUR.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’annullamento in autotutela dell’atto impositivo presupposto e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali, valorizzando il fatto che l’orientamento amministrativo seguito nella pretesa fiscale si è formato solo in seguito a pronunce della Corte costituzionale e a un intervento normativo sull’art. 20 TUR. Non vi è stata pronuncia sul merito della controversia tributaria.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "riqualificava come cessione d'azienda"

    richiamato come norma di qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro; la lite riguardava l'applicazione del criterio di riqualificazione dell'operazione negoziale

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1

    consente la compensazione delle spese nel processo tributario, previa valutazione complessiva della lite

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 3

    richiamato come ipotesi di compensazione ope legis collegata all'estinzione, poi dichiarata costituzionalmente illegittima

  • art. 88 cod. proc. civ.

    l'annullamento in autotutela può integrare comportamento processuale conforme a lealtà e quindi giustificare la compensazione delle spese

  • Corte Costituzionale n. 274 del 2005

    richiamata per affermare l'illegittimità costituzionale della compensazione automatica delle spese in caso di estinzione

  • Corte Costituzionale nn. 158/2000 e 39/2021

    richiamate come tappe dell'evoluzione dell'interpretazione seguita dall'Amministrazione sulla questione fiscale

  • l. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, lett. a)

    intervento normativo che ha inciso sull'art. 20 TUR, contribuendo al consolidarsi dell'orientamento amministrativo

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo presupposto determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio tributario, perché viene meno l'interesse attuale alla decisione e il contrasto tra le parti.
  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere non è automatica, ma richiede una valutazione complessiva della lite da parte del giudice.
  • La soccombenza virtuale non impone necessariamente la condanna alle spese quando l'annullamento in autotutela non dipenda da una manifesta illegittimità originaria dell'atto, potendo invece rilevare l'obiettiva complessità della questione e la lealtà processuale dell'Amministrazione.
  • In presenza di una sopravvenienza che elimini l'oggetto del contendere, il giudice di legittimità può limitarsi a dichiarare l'estinzione del processo senza affrontare il merito della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

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