Sentenza n. 4761/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza delle sentenze n. 12441 e n.12442, pubblicate il 4 Dicembre 2024, emesse dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dr.ssa Donatella Casari, nonché della sentenza n. 12862, pubblicata il 13 Dicembre 2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dr.ssa Silvia Antonioni, in materia di pubblico impiego, con le quali è stato riconosciuto il diritto delle ricorrenti ad usufruire della "Carta elettronica del Docente”, di cui all'art.1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015, ed è stato condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Avv. Luciana Pirrongelli, in quanto procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite liquidate in sentenze del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, relative al diritto alla Carta elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che avevano riconosciuto alle ricorrenti il diritto alla Carta elettronica del Docente e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore dell'avvocata quale procuratrice antistataria. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento delle spese, ma solo dopo la proposizione del ricorso. La ricorrente ha quindi insistito per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio in conseguenza del pagamento intervenuto. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese della controversia, applicando il principio della soccombenza virtuale o sostanziale, poiché l'adempimento è avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione. Il TAR ha ritenuto rilevante la natura essenzialmente esecutiva del giudizio, il limitato impegno difensionale, il carattere elementare del ricorso, l'applicazione dei minimi tariffari, l'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto e la non autonoma liquidabilità della fase decisionale, indistinguibile dalle fasi di studio e introduttiva. Ha inoltre precisato che la rifusione del contributo unificato è dovuta automaticamente dall'Amministrazione per effetto di legge, senza necessità di una specifica statuizione.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica del Docente
La disposizione è richiamata quale base normativa del diritto riconosciuto alle docenti nelle sentenze del giudice ordinario, la cui esecuzione era stata azionata davanti al giudice amministrativo.
art. 74 c.p.a.
È richiamato per il riferimento alle recenti sentenze della Sezione VII del Consiglio di Stato utilizzate ai fini della decisione sulla liquidazione delle spese.
art. 3 D.M. 55/2014
È richiamato per l'individuazione dei parametri relativi alle esecuzioni mobiliari, ritenuti maggiormente attinenti alla natura esecutiva del giudizio.
art. 4, comma 1, D.M. 55/2014
Impone di considerare caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività difensionale; nel caso concreto ha giustificato l'applicazione dei valori minimi.
art. 4, comma 5, D.M. 55/2014
È richiamato per il principio della liquidazione delle competenze per fasi e per escludere una autonoma liquidazione della fase decisionale non sorretta da attività difensionale distinta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento dell'obbligazione dopo la proposizione del ricorso fa venir meno l'interesse alla decisione sul merito e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Quando l'Amministrazione adempie solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza, poiché il comportamento successivo che ha determinato la cessazione della materia del contendere non esclude la rilevanza causale dell'inadempimento originario.
- Per la liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza avente natura meramente esecutiva possono essere utilizzati, in via analogica e coerente con l'attività svolta, i parametri relativi alle esecuzioni mobiliari; devono comunque essere considerate la semplicità della controversia, l'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto e l'impegno difensionale concretamente prestato.
- La rifusione del contributo unificato da parte dell'Amministrazione soccombente costituisce effetto automatico previsto dalla legge e non richiede una specifica menzione nel dispositivo.
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