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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22380/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale (capo A) e lesioni aggravate (capo B), deducendo: 1) estinzione per prescrizione anche dei reati dei capi A e B (violazione degli artt. 157 e 161 c.p.); 2) errata qualificazione della condotta come resistenza attiva anziché mera resistenza passiva (art. 337 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, considerando rilevante la recidiva reiterata specifica infraquinquennale ai fini del computo dei termini (aumentando i termini di prescrizione e l'effetto degli atti interruttivi). Ha altresì ritenuto infondato il motivo sulla qualificazione della condotta: la Corte territoriale aveva motivatamente accertato un comportamento attivo (strattonamenti, dimenarsi, ingaggiamento di colluttazione e un calcio che causò lesioni). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie per condotte di forza attiva e violenta, non per mera reazione istintiva.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma relativa alle lesioni personali; applicata con aggravante in combinazione con gli artt. 585 e 576 nel capo B.

  • art. 585 cod. pen.

    Aggravante speciale richiamata per le lesioni, valutata ai fini della determinazione della pena e del relativo termine di prescrizione.

  • art. 576 cod. pen.

    Norma di riferimento per l'aggravante contestata in relazione alle lesioni; incide sulla pena base della fattispecie.

  • art. 651 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'estinzione del reato contravvenzionale (capo C) per prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce il criterio per determinare il tempo necessario per la prescrizione, tenendo conto della pena stabilita dalla legge e degli aumenti per aggravanti che alterano la pena di specie; la Corte ha ritenuto rilevante la recidiva specifica infraquinquennale ai fini del computo.

  • art. 161 cod. pen.

    Regola gli effetti dell'interruzione della prescrizione; la giurisprudenza richiamata e la Corte hanno considerato che la recidiva incide anche sul computo dell'aumento derivante dagli atti interruttivi.

  • art. 99 cod. pen.

    Prevede che la recidiva possa comportare un aumento della pena (anche fino a due terzi), rilevante ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 63, terzo comma, cod. pen.

    "quelle che importano un aumento (...) della pena superiore ad un terzo"

    Individua le circostanze ad effetto speciale; la recidiva reiterata specifica infraquinquennale è stata qualificata come aggravante ad effetto speciale ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per spese processuali e la sanzione pecuniaria dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata nella misura di euro 3.000.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale va considerata ai fini del calcolo della prescrizione sia nella determinazione del termine-base (art. 157 c.p.) sia nell'incidenza sugli atti interruttivi (art. 161 c.p.), potendo così prorogare sensibilmente i termini di estinzione del reato.
  • La distinzione tra resistenza passiva e resistenza attiva si fonda sui fatti concreti: dimenarsi, strattonare, ingaggiare una colluttazione e colpire un pubblico ufficiale indicano una condotta attiva, suscettibile di integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
  • Le valutazioni di fatto compiute dalla Corte d'appello (sulla dinamica, sulle dichiarazioni e sui referti medici) sono soggette a limitato sindacato in Cassazione; tentativi di rilettere i fatti in termini alternativi senza nuovi profili giuridici sono generalmente inammissibili o destinati a fallire.
  • Ricorsi generici o reiterativi che non prospettano questioni di diritto ben circostanziate possono essere dichiarati manifestamente infondati e inammissibili, con condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
  • In ipotesi di contestazione di aggravanti che incidono sulla specie della pena, è essenziale valutare l'effetto di tali aggravanti non solo sulla pena definitiva ma anche sul calcolo dei termini di prescrizione.

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