Cassazione Penale, Sentenza n. 22380/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale (capo A) e lesioni aggravate (capo B), deducendo: 1) estinzione per prescrizione anche dei reati dei capi A e B (violazione degli artt. 157 e 161 c.p.); 2) errata qualificazione della condotta come resistenza attiva anziché mera resistenza passiva (art. 337 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, considerando rilevante la recidiva reiterata specifica infraquinquennale ai fini del computo dei termini (aumentando i termini di prescrizione e l'effetto degli atti interruttivi). Ha altresì ritenuto infondato il motivo sulla qualificazione della condotta: la Corte territoriale aveva motivatamente accertato un comportamento attivo (strattonamenti, dimenarsi, ingaggiamento di colluttazione e un calcio che causò lesioni). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie per condotte di forza attiva e violenta, non per mera reazione istintiva.
art. 582 cod. pen.
Norma relativa alle lesioni personali; applicata con aggravante in combinazione con gli artt. 585 e 576 nel capo B.
art. 585 cod. pen.
Aggravante speciale richiamata per le lesioni, valutata ai fini della determinazione della pena e del relativo termine di prescrizione.
art. 576 cod. pen.
Norma di riferimento per l'aggravante contestata in relazione alle lesioni; incide sulla pena base della fattispecie.
art. 651 cod. pen.
Richiamato in relazione all'estinzione del reato contravvenzionale (capo C) per prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Stabilisce il criterio per determinare il tempo necessario per la prescrizione, tenendo conto della pena stabilita dalla legge e degli aumenti per aggravanti che alterano la pena di specie; la Corte ha ritenuto rilevante la recidiva specifica infraquinquennale ai fini del computo.
art. 161 cod. pen.
Regola gli effetti dell'interruzione della prescrizione; la giurisprudenza richiamata e la Corte hanno considerato che la recidiva incide anche sul computo dell'aumento derivante dagli atti interruttivi.
art. 99 cod. pen.
Prevede che la recidiva possa comportare un aumento della pena (anche fino a due terzi), rilevante ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 63, terzo comma, cod. pen.
"quelle che importano un aumento (...) della pena superiore ad un terzo"
Individua le circostanze ad effetto speciale; la recidiva reiterata specifica infraquinquennale è stata qualificata come aggravante ad effetto speciale ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna per spese processuali e la sanzione pecuniaria dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata nella misura di euro 3.000.
Massime di principio
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale va considerata ai fini del calcolo della prescrizione sia nella determinazione del termine-base (art. 157 c.p.) sia nell'incidenza sugli atti interruttivi (art. 161 c.p.), potendo così prorogare sensibilmente i termini di estinzione del reato.
- La distinzione tra resistenza passiva e resistenza attiva si fonda sui fatti concreti: dimenarsi, strattonare, ingaggiare una colluttazione e colpire un pubblico ufficiale indicano una condotta attiva, suscettibile di integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
- Le valutazioni di fatto compiute dalla Corte d'appello (sulla dinamica, sulle dichiarazioni e sui referti medici) sono soggette a limitato sindacato in Cassazione; tentativi di rilettere i fatti in termini alternativi senza nuovi profili giuridici sono generalmente inammissibili o destinati a fallire.
- Ricorsi generici o reiterativi che non prospettano questioni di diritto ben circostanziate possono essere dichiarati manifestamente infondati e inammissibili, con condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
- In ipotesi di contestazione di aggravanti che incidono sulla specie della pena, è essenziale valutare l'effetto di tali aggravanti non solo sulla pena definitiva ma anche sul calcolo dei termini di prescrizione.
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