Cassazione Penale, Sentenza n. 16138/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per delitto ex art. 74 DPR 309/90. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione per presunta modifica del fatto e inesatta delimitazione cronologica rispetto alla contestazione provvisoria (sostiene che l'imputazione indicava attività dal marzo 2021 mentre il tribunale lo avrebbe ritenuto parte dell'associazione già prima dell'arresto del 2019); 2) travisamento delle intercettazioni e mancato riconoscimento del recesso/abbandono dal sodalizio (secondo il ricorrente risultava un allontanamento); 3) vizio di motivazione nella scelta della custodia in carcere come unica misura, contestando la sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari dato il lungo periodo di detenzione già scontato, l'attività lavorativa successiva e l'assenza di comportamenti post-gennaio 2022 che dimostrino rischio di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione e la motivazione del Tribunale del riesame: l'ordinanza cautelare può contenere una descrizione sommaria del fatto (art. 292 c.p.p.) e non è necessario fissare rigide date cronologiche quando si tratta di reato permanente; dalle intercettazioni e dagli elementi indiziari emergeva un inserimento del ricorrente nel sodalizio antecedente al suo arresto del 20/9/2019 (il capo del sodalizio operava già dal 2016, uso disinvolto della cassa, ruolo del ricorrente come 'tesoriere'/'braccio'); la sospensione degli assegni non prova il recesso bensì può indicare un rapporto ancora sussistente finalizzato a ripianare ammanco; la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto insindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità; la custodia in carcere è stata ritenuta proporzionata e necessaria per l'attualità del pericolo di reiterazione, considerata la gravità del ruolo, la professionalità criminale e la resilienza dell'organizzazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 292 c.p.p.
Imposta che nell'ordinanza di custodia cautelare sia sufficiente una descrizione sommaria del fatto per consentire la difesa; non è indispensabile indicare date precise soprattutto per reati permanenti o protratti nel tempo
art. 74 DPR 309/1990
Riferimento alla fattispecie associativa in materia di stupefacenti; utilizzata per valutare la gravità del reato, la struttura del sodalizio e la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro della presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per determinati delitti; la Corte sottolinea che la rilevanza del tempo trascorso va valutata nel contesto e non è di per sé decisiva
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Principio della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per talune ipotesi cautelari: la presunzione è prevalente rispetto alla norma generale e non è superata dal solo decorso del tempo
art. 274 cod. proc. pen.
Norma generale sulle misure cautelari richiamata per confronto: l'eccezionalità della presunzione speciale prevista dall'art. 275 deve essere valutata nel complesso degli elementi
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese processuali per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti consequenziali alla dichiarazione di inammissibilità e alla condanna pecuniaria verso la Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In ordinanze cautelari è sufficiente una descrizione sommaria del fatto: non è obbligatorio delimitare rigidamente il periodo temporale quando il reato è protratto o permanente.
- La valutazione delle intercettazioni è questione di fatto di competenza del giudice di merito; in Cassazione può essere sindacata solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- La sospensione di benefici economici o pagamenti da parte dell'organizzazione non implica automaticamente il recesso dall'associazione; può invece essere interpretata come misura temporanea legata a rapporti interni o a necessità di recupero somme.
- La presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti associativi non è superata dal solo decorso del tempo: il giudice deve valutare pluralmente fattori quali tempo trascorso, contesto socio-ambientale, personalità e condizioni di vita dell'indagato e la persistenza del vincolo associativo.
- La custodia in carcere può essere ritenuta proporzionata quando dagli elementi indiziari emergono ruolo di rilievo, professionalità criminale, rischio concreto di reiterazione e resilienza dell'organizzazione criminale.
- Un ricorso in Cassazione che si limiti a rimettere in discussione la valutazione probatoria del giudice di merito senza dimostrare vizi manifesti di logica o di diritto è spesso dichiarato inammissibile e comporta condanna alle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15930/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15931/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15932/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15933/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15934/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15935/2026 del 04/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →