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Sentenza

Sentenza del 18/03/2022 n. 73 - Corte Costituzionale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Forma della trattazione della controversia - Rimessione alla scelta delle parti tra pubblica udienza e camera di consiglio - Denunciata violazione dei principi dell'amministrazione della giustizia in nome del popolo e del giusto processo, nonché del giudicato costituzionale - Non fondatezza delle questioni - Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, comma 1, lettera g), numero 1); decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 32, comma 3, e 33 - Costituzione, artt. 101, 111 e 136.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudice rimettente ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30, comma 1, lett. g), n. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché degli artt. 32, comma 3, e 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La censura travolge la previsione che nel processo tributario la trattazione sia in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti richieda la discussione in pubblica udienza: secondo il rimettente ciò violerebbe gli artt. 101 e 111 Cost. (principio di pubblicità dei dibattimenti, giusto processo e contraddittorio effettivo) e l'art. 136 Cost. (pregiudizio del giudicato costituzionale affermato nella sentenza n. 50/1989 che aveva ritenuto illegittima la esclusione della pubblicità). In sostanza si sosteneva che la scelta della forma processuale non possa essere rimessa alla disponibilità delle parti nel contenzioso tributario, data la natura indisponibile della pretesa fiscale e l'interesse alla trasparenza dell'imposizione.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato le questioni non fondate. Motivazione essenziale: la disciplina impugnata non esclude la pubblicità dell'udienza, ma prevede un regime alternativo in cui la trattazione è ordinariamente camerale salvo domanda di parte per l'udienza pubblica; tale assetto è coerente con la delega normativa e con la finalità di speditezza ed economia processuale nel contenzioso tributario, che è prevalentemente documentale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza pregressa (in particolare sent. n. 141/1998) e ha ritenuto che la pubblicità non sia un principio assoluto: può subire deroghe giustificate obiettivamente. Inoltre non sussiste violazione dell'art. 136 Cost. perché la nuova disciplina non ripropone la struttura normativa previamente censurata (non elimina la pubblicità ma la condiziona alla richiesta di parte). La Corte ha altresì affermato che il contraddittorio e la parità fra le parti sono adeguatamente garantiti dalla possibilità di depositare memorie e repliche e dalla facoltà per le parti di chiedere l'udienza pubblica; la mancata concessione di un'udienza richiesta è fonte di nullità.

Norme richiamate

  • Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, comma 1, lettera g), numero 1

    art. 30, comma 1, lett. g), n. 1

    Norma di delega che indirizza la riforma del processo tributario verso un regime ordinario di trattazione in camera di consiglio; la Corte la interpreta come legittima base legislativa per l'articolazione alternativa pubblico/camerale del rito tributario.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 3

    Disciplina termini per il deposito di repliche in caso di trattazione camerale; la Corte lo legge come parte del sistema che garantisce la parità di difesa nella trattazione scritta.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 1

    Stabilisce che il processo tributario è trattato in camera di consiglio salvo richiesta di almeno una parte per pubblica udienza; la Corte ne conferma la legittimità costituzionale, giudicandola compatibile con gli artt. 101 e 111 Cost. seppure condizionata.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39 (previgente)

    art. 39, primo comma (norma previgente)

    Richiamato come antecedente dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 50/1989 perché escludeva totalmente la pubblicità; la Corte osserva che la disciplina attuale è diversa e non ripristina gli effetti della norma censurata.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 101

    Parametro invocato dalla censura in relazione al principio della pubblicità dei dibattimenti; la Corte conferma che il principio è costituzionalmente rilevante ma non assoluto e può subire deroghe giustificate.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 111

    Parametro relativo al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ritiene che il contraddittorio sia adeguatamente garantito anche nella prevalente forma scritta prevista dal rito tributario, purché siano assicurate parità e possibilità di influire sul convincimento del giudice.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 136

    Invocato per sostenere la violazione del giudicato costituzionale; la Corte esclude la violazione perché la nuova disciplina non mantiene né ripristina gli effetti della norma già dichiarata incostituzionale.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    Riferimento internazionale: la Corte ricorda che la pubblicità è componente del giusto processo secondo CEDU ma, anche nella giurisprudenza europea, non è assoluta e ammette deroghe giustificate.

Massime di principio

  • La previsione del rito camerale come regime ordinario nel processo tributario è costituzionalmente lecita se la pubblica udienza resta possibile su istanza di parte e il contraddittorio è garantito tramite memorie e repliche.
  • Il principio di pubblicità dei dibattimenti, pur essendo rilevante costituzionalmente, non ha carattere assoluto; può subire deroghe obiettivamente giustificate, soprattutto in procedimenti prevalentemente documentali e con esigenze di speditezza come il contenzioso tributario.
  • La scelta delle parti tra trattazione scritta (camera di consiglio) e pubblica udienza non equivale alla 'disponibilità' della pretesa impositiva: è una modalità procedurale che mira a calibrare le risorse processuali in relazione alle effettive esigenze difensive.
  • Il contraddittorio si realizza anche in forma scritta: la parità delle parti e la possibilità di influire sul convincimento del giudice (memorie, repliche, richiesta di udienza) sono i requisiti essenziali perché il giusto processo sia rispettato.
  • Il legislatore ha discrezionalità nel definire la struttura procedurale dei processi; la Corte controlla che le deroghe alla pubblicità siano sorrette da ragioni oggettive e razionali e che non ripristinino effetti di norme già censurate dal giudicato costituzionale.
  • In presenza di una rituale richiesta di udienza pubblica, la sua mancata concessione può determinare nullità della decisione; pertanto il giudice deve assicurare il rispetto delle facoltà procedurali delle parti.

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