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Sentenza

Sentenza n. 1070/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, cittadina ucraina regolarmente entrata in Italia e impegnata in lavori saltuari, aveva presentato il 4 luglio 2025 una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, in scadenza il 4 aprile 2026. In assenza di risposta e nonostante una successiva diffida, ha impugnato il silenzio dell'amministrazione deducendo la violazione della legge n. 241/1990, dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 13 del d.P.R. n. 394/1999. Ha inoltre rappresentato i pregiudizi derivanti dal ritardo, anche con riferimento alla possibilità di rientrare nel Paese d'origine. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato di avere adottato, il 27 maggio 2026, il provvedimento conclusivo favorevole, sostenendo che il ritardo era dipeso da carenze nella documentazione inizialmente prodotta. La ricorrente ha dichiarato di non opporsi alla cessazione della materia del contendere, subordinatamente alla consegna del nuovo permesso entro l'udienza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'adozione del provvedimento conclusivo di accoglimento della domanda, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, avesse eliminato l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della natura del giudizio e del fatto che l'integrazione documentale necessaria era intervenuta dopo la proposizione del gravame. Il Collegio ha inoltre revocato l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché il reddito risultante dall'ultima dichiarazione fiscalmente rilevante alla data dell'istanza superava la soglia prevista dall'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002. La successiva presentazione di una dichiarazione con imponibile inferiore è stata ritenuta irrilevante. Sono state applicate le conseguenti misure previste dall'art. 136 del medesimo d.P.R.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    La ricorrente l'ha invocata per contestare l'inosservanza dell'obbligo di conclusione del procedimento; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della legge.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata invocata quale parametro relativo ai tempi del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno; la sentenza non ne esplicita una distinta interpretazione.

  • art. 13 d.P.R. 394/1999

    La disposizione è stata dedotta quale ulteriore parametro sui termini del procedimento relativo al permesso di soggiorno; la sentenza non ne esplicita una distinta interpretazione.

  • art. 76 d.P.R. 115/2002

    Il requisito reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere verificato con riferimento all'ultima dichiarazione fiscalmente rilevante per la quale, alla data dell'istanza, era maturato l'obbligo di presentazione.

  • art. 136 d.P.R. 115/2002

    La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per originaria insussistenza del requisito reddituale comporta l'applicazione delle misure previste dalla disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio, l'amministrazione adotta il provvedimento conclusivo richiesto, viene meno l'interesse alla decisione sull'azione contro il silenzio e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il requisito reddituale deve essere verificato con riferimento all'ultima dichiarazione fiscalmente rilevante per la quale, alla data di presentazione dell'istanza, era già maturato l'obbligo di presentazione; una successiva dichiarazione con reddito inferiore non incide sulla verifica del requisito originario.
  • L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere revocata quando emerga l'originaria insussistenza del requisito reddituale previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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