Cassazione Penale, Sentenza n. 46316/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra i reati di detenzione di sostanze stupefacenti commessi dall'anno 2018 fino al 7 marzo 2020 (Corte d'appello di Ancona, sent. 2/2/2023, irrev. 31/10/2023) e quelli dell'illecita detenzione di hashish e cocaina ad Acerra il 17/11/2020 (Corte d'appello di Napoli, sent. 19/10/2021, irrev. 18/10/2022), ma ha escluso la continuazione con il fatto di detenzione di hashish del 21/04/2015 (Corte d'appello di Ancona, sent. 16/6/2016, irrev. 16/3/2017). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 c.p. per mancato riconoscimento del vincolo di continuazione tra tutti i fatti, sostenendo l'esistenza di un unico disegno criminoso fondato su omogeneità delle condotte, analogia delle modalità (cessione di stupefacenti) e sul racconto di un coautore (Sambuchi) che avrebbe concordato l'attività di spaccio già in detenzione nel 2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, confermando che il giudice dell'esecuzione ha correttamente valutato l'omogeneità degli episodi ma ha motivatamente escluso la continuazione rispetto al fatto del 2015 a causa del notevole intervallo temporale (circa tre anni) che, secondo la giurisprudenza, presuppone l'assenza di una programmazione originaria dei reati successivi. Ha altresì ritenuto non sufficiente la dichiarazione di Sambuchi, che al più dimostrerebbe un accordo in divenire non retroattivamente idoneo a unificare le condotte del 2015. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La disposizione richiede l'esistenza di un 'disegno criminoso' unitario; tale disegno non può identificarsi con una semplice scelta di vita o mera reiterazione, ma richiede una programmazione e deliberazione iniziale almeno nelle linee essenziali. Omogeneità e contiguità sono indizi, non elementi decisivi di per sé.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla possibilità per il giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione fra reati già giudicati separatamente; la valutazione richiede un esame analogamente rigoroso a quello in sede di cognizione.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai profili di 'irritualità' dell'impugnazione che giustificano la condanna del ricorrente a una somma a favore della Cassa delle ammende; avverte sui rischi sanzionatori per impugnazioni infondate/irrituali.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo)
Principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede verifica rigorosa che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo fatto.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.)
Conferma che omogeneità e contiguità spazio-temporale sono indizi utili ma non sufficienti da soli per riconoscere l'unicità del disegno criminoso.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia; Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo)
Affermano la presunzione, in caso di ampia distanza temporale tra reati analoghi, che gli ulteriori fatti non fossero progettati specificamente al momento del fatto originario; ciò giustifica il rigetto della continuazione salvo prova contraria.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. è necessario dimostrare che al momento del primo reato esistesse una programmazione originaria, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi; la mera analogia delle condotte non basta.
- Indicatori utili a provare l'unicità del disegno criminoso sono: omogeneità delle violazioni, coerenza delle modalità esecutive, contiguità spazio-temporale, ricorrenza di coautori e dichiarazioni concordanti; tuttavia nessuno di questi elementi è decisivo da solo e occorre una valutazione complessiva e motivata.
- Un significativo intervallo temporale tra reati analoghi indebolisce fortemente la tesi della continuazione: la giurisprudenza presume che reati commessi a distanza non fossero progettati al momento del primo episodio, salvo prova contraria stringente.
- Dichiarazioni tardive o postume (es. racconti di accordi fatti nella detenzione) devono essere corroborate da elementi obiettivi; se indicano solo un'intenzione vaga o un accordo 'in divenire' non sono di per sé idonee a retroagire e a stabilire un disegno criminoso unitario.
- In sede di esecuzione il giudice applica gli stessi criteri rigorosi del processo di cognizione: la richiesta di riconoscimento della continuazione richiede una motivazione approfondita e, in assenza di elementi probanti sufficienti, il rigetto è giustificato.
- Chi impugna in Cassazione per questi motivi deve fornire puntuali argomentazioni sulla violazione di diritto o sulla manifesta illogicità della motivazione: ricorsi insufficienti o ritualmente irregolari possono essere dichiarati inammissibili e sanzionati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46236/2024 del 17/12/2024
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46241/2024 del 17/12/2024
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46242/2024 del 17/12/2024
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46243/2024 del 17/12/2024
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46244/2024 del 17/12/2024
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46245/2024 del 17/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →