Cassazione Penale, Sentenza n. 15133/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte di appello che aveva parzialmente riformato la confisca di prevenzione disposta dal Tribunale. Hanno dedotto due censure: (1) vizio di motivazione nella definizione del perimetro temporale della pericolosità di Chilà Domenico, fissata dall'appello al 2003 senza elementi fattuali idonei a sostenerne la retrodatazione (mentre le emergenze processuali attestavano fatti riferibili al 2008); (2) pretermissione di aspetti decisivi relativi alla presunta sperequazione reddituale e agli oneri sostenuti per la costruzione dell'immobile di via Lupardini, elementi che avrebbero potuto giustificare la non confisca o la diversa valutazione patrimoniale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, riscontrando un vizio motivazionale per arbitrarietà inferenziale nell'aver retrodatato la pericolosità al 2003 senza adeguati riferimenti fattuali; ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio per una nuova valutazione delle emergenze acquisite. La fondatezza del primo motivo ha assorbito l'esame del secondo. È stato disposto il rinvio alla Corte territoriale competente per un nuovo esame, con composizione diversa del collegio; pertanto la confisca non è stata definitivamente confermata né revocata, ma la decisione di merito è stata cassata e rimandata per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia), art. 10, comma 3
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (limite del sindacato di legittimità sulle decisioni in materia di misure di prevenzione).
decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia), ad art. 27 (misure reali richiamate)
Per le misure reali il richiamo normativo delimita il campo di impugnabilità in Cassazione in termini analoghi a quanto previsto dall'art. 10 comma 3, confermando la limitazione del sindacato di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte precisa che, in materia di prevenzione, non è sindacabile in Cassazione l'illogicità manifesta nel senso tecnico tradizionale; tuttavia è ammissibile censurare la motivazione inesistente o meramente apparente qualora configuri violazione dell'obbligo del giudice d'appello di motivare il decreto.
art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
La natura di decreto impugnato limita alcune modalità di rinvio (es. non è consentito il rinvio ad altra sezione), ma la Corte ordina comunque che il nuovo esame sia svolto da un collegio composto in maniera diversa rispetto a quello che ha emanato il provvedimento impugnato, per incompatibilità.
Massime di principio
- In procedimenti di prevenzione la Corte di Cassazione è limitata al vizio di legge: non può estendere il sindacato alle questioni di merito se non quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
- La retrodatazione della pericolosità associativa richiede un supporto fattuale chiaro: il giudice deve collegare espressamente gli elementi probatori che giustificano la proiezione temporale oltre il momento certo di emersione dell'appartenenza.
- Le affermazioni temporali puntuali (es. fissare l'inizio della pericolosità a un anno preciso) devono essere motivate con elementi indizianti concreti; in mancanza la decisione è esposta a censura per arbitrarietà inferenziale.
- Quando la confisca si fonda su una presunta sperequazione reddituale, il giudice deve valutare e confrontare gli oneri effettivi sostenuti dal nucleo familiare e le capacità reddituali documentate; omissioni o valutazioni sommative possono indebolire la confisca.
- Se la motivazione del provvedimento di merito risulta insufficiente o contraddittoria, la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame, il quale dovrà essere svolto da un collegio diverso per ragioni di incompatibilità.
- In sede di impugnazione delle misure di prevenzione è utile per la difesa sollevare sia profili di violazione di legge che di motivazione meramente apparente, poiché quest'ultima può rientrare nel sindacato di legittimità quando concretizzi l'omissione dell'obbligo motivazionale.
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