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Ordinanza

Ordinanza n. 105/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza n. 172 emessa in data 4.11.2025 e notificata a mezzo pec il 5.11.2025, con la quale il Comune di Pietrasanta, relativamente all’impianto sportivo Padel Hero gestito dalla ricorrente, ha ordinato a quest’ultima l’esecuzione entro 90 giorni di interventi di mitigazione del rumore tali da riportare nei limiti di legge le immissioni acustiche negli ambienti di vita strutturalmente limitrofi (esterni) nel periodo notturno e la sospensione dell’attività sportiva a partire dalle ore 22.00 alle ore 7.00 nei giorni feriali e dalle ore 22.00 alle ore 9.00 nei giorni festivi (periodo notturno), fintantoché non verranno realizzate le opere di cui sopra; - di ogni altro atto presupposto (ivi compresi la nota ARPAT del 29.04.2025, prot. 24.012 e relativi allegati, nonché le controdeduzioni ARPAT pervenute al Comune di Pietrasanta in data 09.07.2025 prot. 39.120), connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso della camera di consiglio il difensore della società ricorrente ha dichiarato di rinunciare, allo stato, alla domanda cautelare. Le amministrazioni resistenti non si sono opposte. Il TAR ha quindi preso atto della rinuncia, senza esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità dell’ordinanza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che impone interventi di mitigazione del rumore e sospende l’attività sportiva nelle ore notturne

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza del Comune di Pietrasanta con cui, relativamente all’impianto sportivo gestito, sono stati ordinati entro novanta giorni interventi di mitigazione acustica per ricondurre le immissioni sonore notturne nei limiti di legge e, nelle more, la sospensione dell’attività sportiva dalle ore 22.00 alle ore 7.00 nei giorni feriali e dalle ore 22.00 alle ore 9.00 nei giorni festivi. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, tra cui la nota ARPAT e le relative controdeduzioni. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché l’ordinanza definisce esclusivamente la domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale sulla tutela cautelare; la decisione non ne sviluppa l’interpretazione, limitandosi a prendere atto della rinuncia alla domanda cautelare.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare, dichiarata in udienza dal difensore della parte ricorrente e non contestata dalle amministrazioni resistenti, deve essere recepita dal giudice mediante presa d’atto, senza esame dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • La rinuncia alla domanda cautelare non comporta, di per sé, una decisione sulla legittimità dell’atto impugnato né definisce la domanda principale di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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