Cassazione Penale, Sentenza n. 28539/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che confermava la condanna per omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali rilevanti (art. 30 e 31 L. 646/1982). Il ricorrente deduceva omessa motivazione sul presunto difetto del dolo omissivo e censurava l'applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen. riguardo al mancato proscioglimento per prescrizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che l'elemento soggettivo del reato ex art. 30-31 L. 646/1982 è il dolo generico (consapevolezza della condanna per reati di mafia) e che la Corte di merito ha adeguatamente motivato tale consapevolezza, rilevando acquisti e cessioni patrimoniali non comunicate. Sulla prescrizione, la Corte ha ritenuto corretta la computazione operata dalla Corte di merito: per il fatto commesso nel gennaio 2010, tenuto conto degli aumenti per recidiva e delle interruzioni, il termine di prescrizione decorre fino ad agosto 2026, quindi non è intervenuta la prescrizione prima della sentenza d'appello. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione resa in forma semplificata
Norme richiamate
legge n. 646/1982 (artt. 30 e 31)
art. 30 e 31 legge n. 646/1982
Delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di condannati per reati di criminalità organizzata; il dolo richiesto è generico, desumibile dalla consapevolezza della condanna e dai comportamenti di acquisizione/cessione di beni non comunicati
art. 157 cod. pen.
art. 157 cod. pen., comma secondo
Prevede l'aumento della pena per la recidiva qualificata; nella sentenza è stato applicato per aumentare il termine di prescrizione (incidenza sul calcolo del termine estintivo)
art. 161 cod. pen.
art. 161 cod. pen., secondo comma
Disciplina l'interruzione della prescrizione; qui ha comportato ulteriore aumento del computo temporale della prescrizione per effetto delle interruzioni procedurali
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione/proscioglimento; la Corte ha ritenuto infondata la censura e confermato la correttezza delle valutazioni di merito sulla non estinzione per prescrizione
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per il reato ex artt. 30-31 L. 646/1982 il requisito soggettivo è il dolo generico: basta la consapevolezza della precedente condanna per reati mafiosi combinata con atti di gestione patrimoniale non comunicati per integrare il reato
- La sussistenza del dolo può essere desunta da indici materiali (modalità di acquisizione dei beni, valore, tempistica di acquisti/cessioni) e non richiede prova di un proposito diretto di violare l'obbligo di comunicazione
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati gli aumenti derivanti dalla recidiva qualificata e le eventuali interruzioni; tali aumenti possono far slittare considerevolmente la scadenza del termine estintivo
- Il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti non esclude necessariamente gli effetti ingravescenti della recidiva ai fini della determinazione del termine di prescrizione
- Ricorsi manifestamente infondati o privi di argomentazioni giuridiche rilevanti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte può adottare motivazione in forma semplificata quando le questioni sono pronte per una rapida soluzione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28288/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28289/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28290/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28291/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28292/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28293/2023 del 03/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →