Cassazione Civile, Ordinanza n. 27250/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro domestico prestato presso un nucleo familiare, nel quale la lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento di differenze retributive per l'attività svolta dall'1 agosto 2012 al 15 gennaio 2014, sostenendo di aver svolto mansioni riconducibili al livello BS del CCNL lavoro domestico, in particolare assistenza a persona anziana autosufficiente e attività connesse alla pulizia della casa e alla preparazione del vitto. La Corte d'appello ha accolto parzialmente il gravame della lavoratrice e ha condannato la datrice di lavoro al pagamento di Euro 8.212,81 oltre accessori. La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente rivalutato le prove testimoniali, ritenendo attendibili testimoni che il Tribunale aveva invece non creduto, e avesse escluso il difetto di legittimazione passiva; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1388, 1389 e 2094 c.c., dell'art. 1 della l. n. 339/1958, dell'art. 4 del d.P.R. n. 223/1989 e dell'art. 10 del CCNL colf e badanti, sempre in relazione al difetto di legittimazione passiva e alla ricostruzione del rapporto di lavoro. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché formulato secondo un paradigma non più compatibile con il nuovo art. 360, n. 5 c.p.c., senza indicare un fatto storico decisivo omesso dalla Corte territoriale, e perché in sostanza mirava a una nuova valutazione del merito e delle prove; il secondo per difetto di specificità, per commistione di censure eterogenee e perché richiamava un contratto collettivo non prodotto né trascritto, in violazione dell'onere di indicazione di cui all'art. 366, n. 6 c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della datrice di lavoro. Ha rilevato che il primo motivo non individuava alcun fatto storico decisivo omesso nel ragionamento della Corte d'appello e si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove testimoniali, non consentita in sede di legittimità dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità e per mancata produzione/trascrizione della clausola del CCNL invocata, con conseguente impossibilità per la Corte di verificare le censure. Non sono state liquidate spese perché la controparte è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Dopo la riforma del 2012 il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più consentita la censura per insufficiente motivazione o la richiesta di rivalutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
La doglianza che si traduca in una diversa valutazione delle prove non integra di per sé un vizio di legittimità, se il giudice di merito ha svolto una motivazione logico-giuridica congrua.
art. 1388 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma senza specifica autonoma elaborazione della Corte, nell'ambito della censura sul difetto di legittimazione passiva e sulla spendita del rapporto.
art. 1389 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza una diversa regola di diritto espressamente enunciata dalla Corte.
art. 2094 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto di lavoro, senza specifica applicazione autonoma nel provvedimento.
art. 1 l. n. 339/1958
Richiamato come norma di settore del lavoro domestico, senza specifica interpretazione autonoma nel testo.
art. 4 d.P.R. n. 223/1989
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla posizione del rapporto, senza specifica elaborazione della Corte.
art. 10 CCNL Colf e Badanti
La censura fondata su tale disposizione è stata dichiarata inammissibile anche perché il contratto collettivo non era stato prodotto né trascritto integralmente.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fonda la censura, in modo da consentire il controllo ex actis della Corte.
art. 132, n. 4 c.p.c.
È richiamato per delimitare i casi di motivazione mancante o apparente tali da integrare nullità della sentenza.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato solo per il procedimento camerale non partecipato di trattazione.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
È affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012
Ha modificato il n. 5 dell'art. 360 c.p.c., con applicazione ratione temporis al caso di specie.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l'allegazione dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente denunciare una generica insufficienza della motivazione.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito quando il giudice di appello abbia fornito una motivazione logicamente e giuridicamente coerente.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: quando si invoca una clausola contrattuale o collettiva, essa deve essere indicata e prodotta o trascritta in modo tale da consentire il controllo della Corte.
- La commistione, in un unico motivo, di censure eterogenee e non chiaramente scindibili può determinare l'inammissibilità per difetto di specificità.
- La parte che denuncia un errore di legittimità deve porre la Corte in condizione di verificare ex actis la fondatezza delle doglianze, senza rinvii generici ad atti del giudizio di merito.
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