Cassazione Civile, Ordinanza n. 16792/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni eredi e familiari di una persona deceduta in un omicidio, volta a ottenere i benefici economici e assistenziali previsti dalle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998 per le vittime della criminalità organizzata e i loro superstiti. In primo grado la domanda era stata respinta; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, escludendo sia la tempestività della pretesa in relazione alla disciplina originaria dei termini di decadenza, sia, soprattutto, la prova del presupposto sostanziale della finalità mafiosa del delitto e della riconducibilità del fatto a un contesto associativo ex art. 416 bis c.p. Il ricorrente per cassazione deduceva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 3 d.P.R. n. 510 del 1999 e nullità della sentenza, perché la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto spirato il termine di decadenza previsto dalla legge n. 302 del 1990, ignorando la soppressione del termine operata dalla legge n. 407 del 1998 e la successiva disciplina del 1999; 2) violazione delle norme della legge n. 302 del 1990 sul riconoscimento dei benefici, sostenendo che si trattasse di un diritto soggettivo e che fossero provati la finalità mafiosa dell'omicidio e l'estraneità della vittima ad ambienti criminali; 3) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. per omessa considerazione della mancata contestazione, da parte del Ministero, della finalità mafiosa del delitto; 4) violazione dell'art. 116 c.p.c. per l'asserita errata valutazione delle prove testimoniali. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi centrali sulla prova della finalità mafiosa e inammissibile il motivo rivolto contro argomentazioni non decisive della sentenza impugnata; ha quindi rigettato il ricorso, assorbendo la questione sul termine di decadenza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva del Ministero.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che per ottenere i benefici previsti dalla legge n. 302 del 1990 e dalla legge n. 407 del 1998 occorre provare che l'evento lesivo sia riconducibile a fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di tipo mafioso e che la vittima sia estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo l'ipotesi di coinvolgimento accidentale. Ha ritenuto che la non contestazione possa riguardare solo fatti storici e non la qualificazione giuridica, e che la parte ricorrente non avesse censurato in modo ammissibile il vizio motivazionale della decisione di merito. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza contro un passaggio della sentenza d'appello svolto ad abundantiam, privo di autonoma efficacia decisoria. La questione del termine di decadenza è stata considerata assorbita. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata costituzione difensiva del Ministero.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. n. 510 del 1999
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei termini per la presentazione della domanda di benefici; la Corte non ne esamina autonomamente l'applicazione perché la questione è assorbita dal difetto del presupposto sostanziale del diritto
art. 6, comma 1, l. n. 302 del 1990
nella versione originaria prevedeva un termine di decadenza di due anni dall'evento lesivo; la Corte d'appello aveva ritenuto tale termine già spirato nel caso concreto
art. 12 l. n. 302 del 1990
richiamato per stabilire la retroattività dei benefici agli eventi verificatisi dopo il 1° gennaio 1969
art. 1, comma 3, l. n. 407 del 1998
ha soppresso il termine di decadenza originario previsto dalla legge del 1990
art. 23, comma 1, l. n. 44 del 1999
ha reintrodotto un termine di tre mesi dalla sentenza per la presentazione della domanda, ma nel caso concreto la Corte non vi ha attribuito rilevanza decisiva
artt. 1, 2, 4, 7 e 9 bis l. n. 302 del 1990
disciplinano i presupposti e i benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; la Corte li interpreta come fonti di un diritto soggettivo subordinato però alla prova dei presupposti sostanziali
art. 416 bis c.p.
serve a individuare le associazioni di tipo mafioso cui devono ricollegarsi i fatti delittuosi per ottenere i benefici
art. 115 c.p.c.
invocato per sostenere l'omessa considerazione della non contestazione; la Corte ribadisce che la non contestazione riguarda i fatti storici noti e non la qualificazione giuridica
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché tende a una rivalutazione del merito
art. 167 c.p.c.
invocato in tema di contestazione dei fatti; la Corte nega che vi fosse un onere di contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto
art. 360 c.p.c., n. 5
richiamato quale parametro del sindacato sulla motivazione; la Corte osserva che il ricorrente non ha articolato una censura riconducibile al vizio motivazionale nei limiti consentiti
art. 380 bis 1 c.p.c.
menzionato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'accertamento dei presupposti processuali relativi al contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio volto al riconoscimento dei benefici previsti per le vittime della criminalità organizzata, il richiedente deve provare non solo la verificazione dell'evento lesivo, ma anche il collegamento del delitto con le finalità di un'associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. e l'estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che il coinvolgimento sia stato meramente accidentale.
- La non contestazione opera soltanto rispetto a fatti storici specifici e conosciuti dalla controparte; non può riguardare la qualificazione giuridica dei fatti effettuata dal giudice, né supplire alla mancanza di prova dei presupposti costitutivi del diritto azionato.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che miri alla rivalutazione del materiale istruttorio o a contestare in modo generico la motivazione di merito senza dedurre un vizio motivazionale riconducibile ai limiti dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
- Le argomentazioni svolte dal giudice di merito in via meramente ad abundantiam non integrano una ratio decidendi e, pertanto, non sono autonomamente impugnabili per difetto di interesse.
- Le modifiche legislative sui termini di decadenza non assumono rilievo decisivo quando venga comunque a mancare il presupposto sostanziale del diritto alla prestazione invocata.
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