Cassazione Civile, Ordinanza n. 32174/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio la proprietaria di un piccolo appezzamento di terreno per ottenerne l'accertamento dell'acquisto per usucapione, sostenendo di averne avuto il possesso continuato e di poter cumulare il proprio possesso con quello dei danti causa, qualificando il terreno come pertinenza dell'immobile alberghiero di sua proprietà. I giudici di merito avevano respinto la domanda: la Corte d'appello aveva ritenuto che la società, pur invocando l'accessione del possesso ex art. 1146 c.c., non avesse provato il presupposto necessario, cioè l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto, non avendo prodotto il titolo di acquisto dell'albergo del 2000. In cassazione la società deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 817 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la pertinenza è una situazione di fatto derivante dalla destinazione durevole a servizio o ornamento della cosa principale e che, essendo incontestata la proprietà dell'albergo, il trasferimento della pertinenza doveva presumersi senza necessità di produrre il titolo. Con un secondo motivo, consequenziale al primo, denunciava violazione degli artt. 1146 c.c. e 116 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse valorizzato il materiale probatorio e non avesse riconosciuto che il possesso del terreno, quale pertinenza, si era trasferito unitamente all'albergo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'operato della Corte d'appello nel pretendere la prova del titolo astrattamente idoneo a giustificare l'accessione del possesso ex art. 1146, comma 2, c.c., precisando che la mancata produzione del titolo di acquisto del bene principale impediva di verificare se il terreno fosse effettivamente compreso nel trasferimento e se vi fosse stata una volontà di asservimento idonea a integrare il vincolo pertinenziale. Ha inoltre chiarito che la presunzione di cui all'art. 818 c.c. opera nei rapporti tra le parti del negozio traslativo della cosa principale e non esonera chi agisce per usucapione dall'onere di provare, verso il terzo titolare, tutti i presupposti della fattispecie acquisitiva invocata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, fondata sia sulla negazione della pertinenzialità sia sulla mancanza del titolo. La soccombenza ha comportato la condanna alle spese e l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1146 c.c.
Chi invoca l'accessione del possesso deve provare l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo a giustificare la trasmissione del possesso dal dante causa.
art. 817 c.c.
La pertinenza presuppone la destinazione durevole di una cosa a servizio o ornamento di un'altra e richiede la volontà del proprietario; la relativa qualificazione è accertamento di fatto insindacabile se congruamente motivato.
art. 818 c.c.
La disciplina del trasferimento delle pertinenze opera nei rapporti tra le parti del negozio traslativo della cosa principale, ma non esonera dalla prova dei presupposti dell'usucapione e dell'accessione del possesso verso il terzo titolare.
art. 116 c.p.c.
La censura non può tradursi in una richiesta di riesame del fatto e della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la liquidazione delle spese in favore della parte assistita da difensore dichiaratosi antistatario.
art. 96 c.p.c.
Applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata.
art. 13 d.p.r. 115/2002
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, al presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis d.p.r. 115/2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Chi invoca l'accessione del possesso ai fini dell'usucapione deve allegare e provare un titolo astrattamente idoneo a trasferire il possesso dal dante causa; la mera affermazione di un collegamento materiale o funzionale non basta.
- La qualificazione di un bene come pertinenza non può essere affermata in astratto solo perché il bene principale è di proprietà della parte: occorre verificare il vincolo di destinazione e la volontà del proprietario, attraverso il titolo o altri elementi idonei.
- La presunzione di trasferimento delle pertinenze prevista dall'art. 818 c.c. non opera automaticamente nei confronti del terzo titolare del bene controverso per esonerare l'attore dall'onere di provare tutti i presupposti dell'usucapione o dell'accessione del possesso.
- In cassazione non è censurabile, sotto la veste della violazione di legge, una doglianza che in realtà mira a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie se la decisione si fonda su una doppia autonoma ragione di rigetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32061/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32064/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32065/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32067/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32072/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32073/2025 del 10/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →