Ordinanza n. 58/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dal Questore di Brescia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dal Questore di Brescia il 30 aprile 2025 e notificato il 9 settembre 2025. Sebbene fosse stata evocata in giudizio anche la Prefettura di Napoli, il ricorso non ha investito la precedente revoca del nulla osta al lavoro, adottata dalla Prefettura il 10 marzo 2025, poiché nell'epigrafe e nelle conclusioni era indicato soltanto il diniego del permesso di soggiorno. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma la domanda cautelare presuppone la contestazione della legittimità del diniego e la pretesa al rilascio del permesso di soggiorno o, secondo quanto esaminato dal giudice, di un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris, ritenendo che il ricorso non presentasse sufficienti profili di fondatezza. In primo luogo, la revoca del nulla osta al lavoro, non impugnata, impediva il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: il nulla osta costituisce infatti un presupposto indispensabile del titolo, sicché il diniego della Questura doveva considerarsi atto dovuto. Il giudice ha valorizzato anche l'art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998, secondo cui la revoca del nulla osta successiva al rilascio del permesso comporta la revoca anche di quest'ultimo; a maggior ragione, la revoca intervenuta prima del rilascio preclude il rilascio del permesso. In secondo luogo, è stata esclusa, in sede cautelare, la spettanza di un permesso per attesa occupazione, poiché tale titolo non può essere rilasciato quando la procedura di ingresso nell'ambito del decreto flussi non si perfeziona per mancanza dei requisiti necessari; nel caso concreto, la società richiedente non disponeva di un codice ATECO incluso tra quelli contemplati dal pertinente decreto flussi. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00, oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro costituisce presupposto indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
se il nulla osta viene revocato dopo che il permesso di soggiorno è stato rilasciato, anche il permesso deve essere revocato
La previsione della revoca del permesso già rilasciato in caso di revoca del nulla osta conferma, secondo il giudice, che la revoca del nulla osta intervenuta prima del rilascio preclude il rilascio del permesso.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, se non impugnata, preclude il rilascio del permesso di soggiorno fondato su quel rapporto di lavoro, rendendo dovuto il diniego adottato dalla Questura.
- L'art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998, prevedendo la revoca del permesso di soggiorno già rilasciato quando venga revocato il nulla osta, implica che la revoca del nulla osta intervenuta prima del rilascio impedisce ab origine il rilascio del permesso.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è rilasciabile quando la procedura di ingresso nell'ambito del decreto flussi non si perfeziona per la mancanza di requisiti necessari, inclusa l'assenza, in capo al datore di lavoro richiedente, di un codice ATECO riconducibile alle attività contemplate dal pertinente decreto flussi.
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