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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17331/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva respinto il reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata per il semestre 5.4.2024-4.10.2024. Il diniego era motivato dal fatto che, successivamente al semestre richiesto, il condannato era stato controllato alla guida di un'autovettura mentre usava il cellulare, senza cintura di sicurezza e senza patente, e poi aveva commesso ulteriori violazioni tali da determinare la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Nel ricorso si è sostenuto che tali condotte erano collocate in un semestre successivo rispetto a quello oggetto dell'istanza e che, quindi, non potevano incidere sulla valutazione del periodo richiesto.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di sorveglianza: le condotte successive erano sintomatiche di una mancata adesione originaria e non meramente episodica al percorso rieducativo, con riflessi negativi anche sul semestre precedente richiesto. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    la liberazione anticipata richiede una valutazione del comportamento del condannato ai fini della partecipazione all'opera rieducativa; il giudizio semestrale non impedisce di valorizzare trasgressioni successive se rivelano un rifiuto di risocializzazione già riferibile anche al periodo precedente.

  • art. 606 c.p.p.

    in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o una lettura alternativa degli elementi fattuali se la motivazione impugnata non è manifestamente illogica o contraddittoria.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di liberazione anticipata, la valutazione del comportamento del condannato è formalmente articolata per semestri, ma una trasgressione sopravvenuta può incidere anche sul giudizio relativo a periodi anteriori quando sia indice di una adesione solo apparente al trattamento e di un mancato impegno rieducativo di fondo.
  • La rilevanza di condotte successive al semestre richiesto non dipende dal loro collocarsi cronologicamente entro quel periodo, ma dalla loro capacità di dimostrare retrospettivamente l'assenza di effettiva partecipazione all'opera di risocializzazione.
  • Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti di sorveglianza, la censura che si risolva in una diversa lettura dei fatti o in una rivalutazione del merito è inammissibile se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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