Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 49 del 03 settembre 1991

Interesse di rateazione e di dilazione. Decreti del Ministero del Tesoro 8 luglio 1991e 24 luglio 1991.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse dovuti dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento, in applicazione dei decreti ministeriali dell’8 luglio 1991 e del 24 luglio 1991. Il tasso è fissato al 24,875% con decorrenza 15 luglio 1991 e, successivamente, al 24,625% con decorrenza 3 agosto 1991. I nuovi tassi si applicano alle istanze presentate dalle rispettive date e, secondo quanto già previsto dalla circolare INAIL n. 51/1982, anche alle istanze anteriori per le quali il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede nelle date di decorrenza o successive. Viene inoltre precisato che la variazione del tasso rileva anche ai fini del calcolo delle somme aggiuntive.

Tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori INAIL

Tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi INAIL

La circolare aggiorna i tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori dovuti dai datori di lavoro, in attuazione dei decreti del Ministero del tesoro dell’8 luglio 1991 e del 24 luglio 1991. Viene inoltre richiamato il coordinamento con la disciplina già in vigore per l’applicazione alle pratiche pregresse e per il calcolo delle somme aggiuntive.

Fonte normativa e nuovi valori

Con decreto ministeriale 8 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1991, è stato fissato il tasso del 24,875% per le rateazioni e dilazioni di pagamento, ai sensi dell’art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Successivamente, con decreto ministeriale 24 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1991, il tasso è stato ulteriormente determinato nella misura del 24,625%, sempre in applicazione della medesima normativa.

Decorrenza dei tassi

La circolare precisa le decorrenze operative dei due provvedimenti:

  • il 24,875% decorre dal 15 luglio 1991;
  • il 24,625% decorre dal 3 agosto 1991.

Applicazione alle istanze di rateazione e dilazione

I nuovi tassi devono essere applicati ai datori di lavoro che presentino istanza di rateazione o di dilazione a partire, rispettivamente, dal 15 luglio 1991 e dal 3 agosto 1991, secondo le consuete modalità.

Trattamento delle istanze presentate in data anteriore

La circolare richiama espressamente quanto già previsto dalla circolare INAIL n. 51/1982: i nuovi tassi si applicano anche alle istanze presentate prima delle date di decorrenza, qualora la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 15 luglio 1991 o successiva, ovvero in data 3 agosto 1991 o successiva.

Effetti sul calcolo delle somme aggiuntive

Viene inoltre chiarito che la variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive richiamate dalla circolare n. 55/1988.

Prospetto riepilogativo dei tassi storici

La circolare allega un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi in vigore dal 29 dicembre 1978, con indicazione per ciascun aggiornamento della data del decreto, della misura del tasso, della decorrenza e della relativa circolare di riferimento.

Punti principali

Aggiornamento dei tassi di interesse

Il Ministero del tesoro, con decreto 8 luglio 1991 pubblicato in G.U. n. 164 del 15 luglio 1991, ha fissato il tasso di interesse per rateazioni e dilazioni al 24,875%, ai sensi dell’art. 2, comma 12, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in L. 7 dicembre 1989 n. 389. Successivamente, con decreto 24 luglio 1991 pubblicato in G.U. n. 181 del 3 agosto 1991, il tasso è stato fissato al 24,625% sulla medesima base normativa.

Decorrenza dei nuovi tassi

Il tasso del 24,875% decorre dal 15 luglio 1991, mentre il tasso del 24,625% decorre dal 3 agosto 1991. La circolare precisa quindi le due diverse decorrenze in funzione dei rispettivi decreti ministeriali.

Ambito di applicazione alle istanze di rateazione e dilazione

I nuovi tassi si applicano ai datori di lavoro che presentino istanza di rateazione o dilazione a partire dal 15 luglio 1991 per il tasso del 24,875% e dal 3 agosto 1991 per il tasso del 24,625%, secondo le consuete modalità operative.

Applicazione anche alle istanze pregresse

In conformità alla circolare n. 51/1982, i nuovi tassi devono essere applicati anche alle istanze presentate prima delle date di decorrenza, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 15 luglio 1991 o successiva, ovvero in data 3 agosto 1991 o successiva, a seconda del tasso da applicare.

Incidenza sulle somme aggiuntive

La circolare chiarisce che la decorrenza della variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive richiamate dalla circolare n. 55/1988.

Prospetto storico dei tassi

È allegato un prospetto riepilogativo dei tassi di interesse in vigore dal 29 dicembre 1978, con l’elenco delle misure succedutesi nel tempo e dei relativi provvedimenti/circolari di riferimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.