Cassazione Penale, Sentenza n. 47407/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.), dedotta in quanto la Corte territoriale, avendo dichiarato la continuazione tra due delitti ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura inferiore rispetto alla precedente sentenza (Tribunale del 7/2/2022) che aveva concesso il beneficio ex art. 62-bis c.p. nella massima estensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo infondata la doglianza. Ha condiviso la motivazione della Corte di appello che ha: 1) individuato correttamente il reato più grave (quello del 4/2/2022) come reato base; 2) valutato le circostanze attenuanti generiche con riferimento al fatto ritenuto più grave non nella massima estensione, motivando con elementi di fatto (tra cui il tentativo dell'imputato, dopo l'arresto, di liberarsi di tre frammenti di crack) e con riferimento alle ricadute del comportamento del prevenuto; 3) applicato la disciplina della continuazione ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità (le circostanze vanno comparate con riferimento al reato base, mentre i reati satellite rilevano ai soli fini dell'aumento ex art. 81 c.p.). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La sentenza impugnata (Corte d'Appello di Torino) aveva rideterminato la pena per il reato continuato in mesi cinque di reclusione e euro 850,00 di multa.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Indica la fattispecie di traffico/detenzione di sostanze stupefacenti per la quale sono stati commessi i reati oggetto del giudizio; la Corte ha valutato la continuazione tra due fatti qualificati ai sensi di questa norma, individuando il reato commesso il 4/2/2022 come quello più grave.
Codice di procedura penale, art. 597, comma 3
Principio del divieto di reformatio in peius: non può essere pronunciata decisione peggiorativa per l'appellante esclusivamente per effetto del suo gravame. La Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione di tale principio, perché la diversa modulazione delle attenuanti è parte del corretto calcolo della pena nel caso di continuazione e non una mera peggioramento ingiustificato rispetto alla posizione dell'appellante.
Codice penale, art. 62-bis
Beneficio concesso nella sentenza di primo grado (Tribunale del 7/2/2022) nella massima estensione; la Corte di legittimità ha comunque ritenuto le valutazioni della Corte di appello legittime quando questa ha deciso di non riconoscere le attenuanti generiche alla massima estensione per il reato base.
Codice penale, art. 81
Norma sull'aumento di pena per reati continuati: la giurisprudenza richiede che confronto di aggravanti/attenuanti sia fatto in relazione al reato considerato più grave (reato base), mentre i reati satellite incidono solo ai fini dell'aumento computato ex art. 81.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione all'impossibilità di esonero dalle condanne pecuniarie previste; motivazione utilizzata dalla Corte per respingere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel caso di continuazione tra più reati, il giudice identifica un reato base (il più grave) e valuta aggravanti e attenuanti prevalentemente con riguardo a quel fatto; le circostanze relative ai reati satellite servono principalmente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 c.p.
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) non impedisce al giudice di ricalcolare la posizione sanzionatoria complessiva quando, riconoscendo la continuazione, cambia l'atto di riferimento (reato base) e la conseguente valutazione delle circostanze: è ammessa una diversa modulazione delle attenuanti se adeguatamente motivata e coerente con le emergenze processuali.
- La valutazione della misura delle circostanze attenuanti è discrezionale ma deve essere motivata in modo logico e aderente agli atti: comportamenti dell'imputato (es. tentativo di disfarsi di sostanze) possono giustificare il rigetto o la limitazione del riconoscimento delle attenuanti nella loro massima estensione.
- In appello va sempre specificato e spiegato il criterio di scelta del reato base e il calcolo dell'aumento per continuazione; in mancanza di vizi logico-giuridici la Suprema Corte non sindaca la motivazione inerente la determinazione delle circostanze.
- Chi impugna per presunta reformatio in peius deve dimostrare che l'aggravamento della sua posizione sia consequenziale al suo ricorso e non frutto di una corretta e motivata ricalculazione della pena dovuta al riconoscimento della continuazione o ad altri elementi emersi in giudizio.
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