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Ordinanza

Ordinanza n. 800/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'accertamento - del diritto di ogni singolo ricorrente a percepire l'indennità di servizio aereo (ISA), per espressa previsione legislativa: art. 16 del D.P.R. n. 56 del 20.04.2022, richiamato ed esplicato nella circolare del Ministero della Difesa Prot. n. -OMISSIS- del 01/06/2022 e, per l'effetto condannare la resistente Amministrazione al pagamento di detta indennità di presenza, pari ad Euro 15,00: per le funzioni di assistente al traffico aereo; - accertata la mancata attuazione del disposto dell'art. 16 del DPR 56/2022, imputabile alla illegittima inerzia dell'amministrazione, riconoscere il diritto pregresso, dei ricorrenti a percepire l'indennità di Servizio Aereo (ISA) pari ad Euro 15,00, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 e, per l'effetto condannare la resistente Amministrazione al pagamento della suddetta indennità di presenza, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, demandando alla stessa P.A. resistente di quantificarla per ogni singolo ricorrente, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; per l’annullamento del provvedimento impugnato: nota di reiezione del 5.07.2023 e tutti gli atti impliciti ed espliciti, prodromici e conseguenti, ancorché non partecipati, assunti in eccesso di potere ed in violazione di legge, secondo le censure prospettate in parte motiva, con ogni conseguenza di legge;

Giustizia amministrativa202312629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: nota di reiezione del 5 luglio 2023 relativa alla richiesta di corresponsione dell'indennità di servizio aereo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di servizio aereo (ISA), pari a 15 euro, prevista dall'art. 16 del d.P.R. n. 56 del 20 aprile 2022 e richiamata da una circolare del Ministero della Difesa del 1° giugno 2022, in relazione alle funzioni di assistente al traffico aereo. Domandano inoltre il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità per il periodo pregresso, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e con riferimento all'anno 2022, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria. Contestano la nota amministrativa di reiezione del 5 luglio 2023 e gli atti presupposti e conseguenti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, nonché l'illegittima inerzia dell'amministrazione nell'attuazione dell'art. 16 del d.P.R. n. 56/2022.

La decisione

Il TAR non decide nel merito né sulle domande di accertamento e condanna né sulla legittimità della nota impugnata. Ritenute esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, il Collegio dispone incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., nonché dell'art. 2, comma 2, c.p.a. Ordina al Ministero della Difesa e allo Stato Maggiore dell'Aeronautica di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile ai fini della decisione. Ordina inoltre alla segreteria di comunicare l'ordinanza e di oscurare le generalità delle parti.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. n. 56/2022

    Norma invocata dai ricorrenti quale base legislativa del diritto all'indennità di servizio aereo; il TAR non ne accerta ancora la portata applicativa.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere di ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di chiarimenti o documenti utili ai fini della decisione.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale ulteriore base processuale per disporre l'acquisizione degli atti e dei chiarimenti necessari alla decisione.

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni chiarimento o documento utile ai fini della decisione, fissando un termine per l'adempimento.
  • La disposizione di incombenti istruttori non implica una decisione anticipata sulla fondatezza delle domande di annullamento, accertamento o condanna, che restano da esaminare dopo l'acquisizione della documentazione necessaria.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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