Ordinanza n. 800/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'accertamento - del diritto di ogni singolo ricorrente a percepire l'indennità di servizio aereo (ISA), per espressa previsione legislativa: art. 16 del D.P.R. n. 56 del 20.04.2022, richiamato ed esplicato nella circolare del Ministero della Difesa Prot. n. -OMISSIS- del 01/06/2022 e, per l'effetto condannare la resistente Amministrazione al pagamento di detta indennità di presenza, pari ad Euro 15,00: per le funzioni di assistente al traffico aereo; - accertata la mancata attuazione del disposto dell'art. 16 del DPR 56/2022, imputabile alla illegittima inerzia dell'amministrazione, riconoscere il diritto pregresso, dei ricorrenti a percepire l'indennità di Servizio Aereo (ISA) pari ad Euro 15,00, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 e, per l'effetto condannare la resistente Amministrazione al pagamento della suddetta indennità di presenza, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, demandando alla stessa P.A. resistente di quantificarla per ogni singolo ricorrente, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; per l’annullamento del provvedimento impugnato: nota di reiezione del 5.07.2023 e tutti gli atti impliciti ed espliciti, prodromici e conseguenti, ancorché non partecipati, assunti in eccesso di potere ed in violazione di legge, secondo le censure prospettate in parte motiva, con ogni conseguenza di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di reiezione del 5 luglio 2023 relativa alla richiesta di corresponsione dell'indennità di servizio aereo
Esito
La controversia
I ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di servizio aereo (ISA), pari a 15 euro, prevista dall'art. 16 del d.P.R. n. 56 del 20 aprile 2022 e richiamata da una circolare del Ministero della Difesa del 1° giugno 2022, in relazione alle funzioni di assistente al traffico aereo. Domandano inoltre il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità per il periodo pregresso, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e con riferimento all'anno 2022, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria. Contestano la nota amministrativa di reiezione del 5 luglio 2023 e gli atti presupposti e conseguenti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, nonché l'illegittima inerzia dell'amministrazione nell'attuazione dell'art. 16 del d.P.R. n. 56/2022.
La decisione
Il TAR non decide nel merito né sulle domande di accertamento e condanna né sulla legittimità della nota impugnata. Ritenute esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, il Collegio dispone incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., nonché dell'art. 2, comma 2, c.p.a. Ordina al Ministero della Difesa e allo Stato Maggiore dell'Aeronautica di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile ai fini della decisione. Ordina inoltre alla segreteria di comunicare l'ordinanza e di oscurare le generalità delle parti.
Norme richiamate
art. 16 d.P.R. n. 56/2022
Norma invocata dai ricorrenti quale base legislativa del diritto all'indennità di servizio aereo; il TAR non ne accerta ancora la portata applicativa.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento del potere di ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di chiarimenti o documenti utili ai fini della decisione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale ulteriore base processuale per disporre l'acquisizione degli atti e dei chiarimenti necessari alla decisione.
art. 1 c.p.a.
Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni chiarimento o documento utile ai fini della decisione, fissando un termine per l'adempimento.
- La disposizione di incombenti istruttori non implica una decisione anticipata sulla fondatezza delle domande di annullamento, accertamento o condanna, che restano da esaminare dopo l'acquisizione della documentazione necessaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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