Sentenza n. 2387/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie non godute e condannato il Ministero al pagamento di euro 4.728,31 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute maturata durante rapporti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2024/2025. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 4.728,31, oltre interessi legali, nonché alle spese del giudizio. A fronte della persistente inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Il ricorso non conteneva una specifica domanda di esecuzione del capo relativo alle spese di lite distratte in favore dei difensori antistatari, né questi ultimi agivano in proprio. Il titolo esecutivo riconosceva esclusivamente gli interessi legali sulla sorte capitale, senza rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all’Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza spontanea esecuzione. Ha quindi dichiarato sussistente l’inottemperanza e ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente euro 4.728,31, oltre agli interessi legali riconosciuti dal titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore Generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso aggiuntivo. Ha inoltre applicato una penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale pagamento. Il TAR ha ritenuto non manifestamente iniqua la penalità, considerato il protrarsi ingiustificato dell’inadempimento, la semplicità degli adempimenti e l’assenza di ragioni ostative rappresentate dal Ministero. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, salvo che ciò sia manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative. Nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., relativo alla penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’amministrazione debitrice ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento spontaneo.
- In presenza di un giudicato recante una condanna pecuniaria e di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione del pagamento nei limiti esatti risultanti dal titolo, compresi gli interessi espressamente riconosciuti e senza estendere d’ufficio la condanna ad accessori non contemplati.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento spontaneo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione, l’attività richiesta dal giudicato non presenta particolare complessità e non emergono ragioni ostative; la misura può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta per ciascun giorno di ritardo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può disporre l’esecuzione di capi del titolo giudiziale non specificamente azionati, né attribuire la legittimazione processuale a soggetti che non abbiano agito in proprio.
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