Cassazione Penale, Sentenza n. 5105/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione della Corte d'appello di Catanzaro; dedotti vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 595 c.p. e agli artt. 192 e 533 c.p.p. La parte civile sosteneva che il post Facebook pubblicato dall'account dell'associazione fosse diffamatorio nei confronti della ricorrente (presidente di un'associazione senza scopo di lucro), che la riconducibilità dell'account all'imputato poteva essere desunta anche da elementi indiziari e che l'imputato non aveva mai dichiarato che altri usassero l'account né denunciato un furto d'identità; la Corte d'appello, invece, aveva assolto ritenendo possibile che altri membri dell'associazione usassero il profilo e segnalando la mancanza di accertamenti sulla disponibilità della password.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo il motivo fondato. Ha censurato la sentenza d'appello per carenza della cosiddetta motivazione rafforzata richiesta quando si riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado: l'assoluzione si era basata su una mera possibilità non ancorata a elementi processuali concreti e sulla valorizzazione dell'assenza di una prova (l'accertamento sulla disponibilità della password) che il giudice d'appello avrebbe potuto acquisire esercitando i poteri istruttori. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma penale rilevante perché il post su Facebook è stato valutato come offesa della reputazione (diffamazione) della persona offesa; costituiva il capo d'imputazione al primo grado.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso in relazione a vizi di motivazione e valutazione delle prove; nel contesto del giudizio è invocato in tema di regole probatorie e valutazione degli elementi istruttori.
art. 533 cod. proc. pen.
Citat0 nel ricorso con riferimento ai profili procedurali d'appello; nella decisione la questione inerente la motivazione d'appello è stata centrale, sicché la norma è richiamata nel quadro degli oneri motivazionali e dell'esame delle ragioni di riforma.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
La Corte ricorda la giurisprudenza che, pur non imponendo un obbligo di rinnovazione della prova in appello, richiede una motivazione 'rafforzata' quando si riformi in senso assolutorio: non è sufficiente una mera possibilità alternativa priva di ancoraggio probatorio, e l'assenza di una prova acquisibile può incidere negativamente sulla legittimità della decisione se il giudice non ha esercitato i poteri istruttori.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado è necessario che il giudice d'appello fornisca una motivazione rafforzata: deve confrontarsi analiticamente con le argomentazioni del primo grado e motivare perché valorizza diversamente gli elementi probatori.
- Un'ipotesi alternativa (ad es. che altri abbiano utilizzato un profilo social) non può giustificare l'assoluzione se resta una mera possibilità non supportata da elementi concreti acquisiti in processo.
- L'assenza di un accertamento tecnico specifico (es. disponibilità della password o verifica dell'IP) non equivale automaticamente a prova di innocenza: il giudice deve valutare l'intero compendio probatorio e, se necessario, può esercitare i poteri istruttori per acquisire elementi utili.
- Nel caso di comunicazioni pubbliche provenienti da un account riconducibile a un ente, la responsabilità del legale rappresentante può essere ritenuta salvo prova che la comunicazione sia stata compiuta da altri; ciò rileva come criterio probatorio ma va dimostrato processualmente.
- Se la Cassazione annulla una sentenza limitatamente agli effetti civili, può disporre il rinvio al giudice civile competente per la decisione sulle conseguenze risarcitorie o civili del fatto.
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