Deliberazione n. 511 del 26/10/2023
Provvedimento del 26 ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Snap Inc., a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme Facebook, Instagram e Snapchat. Le misure urgenti hanno imposto l’immediata adozione di interventi per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione per 12 mesi dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro, solo a fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il Collegio, valutata la documentazione e le osservazioni ricevute, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Snap Inc. per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti per la tutela da possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Snap Inc., in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente un possibile caso di revenge porn.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha rappresentato di rientrare nell’ipotesi contemplata dall’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante il potere di intervenire, anche d’urgenza, quando vi sia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.
Il provvedimento richiama inoltre il potere riconosciuto al Garante di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione e l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure finalizzate a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva del Collegio.
Misure urgenti adottate il 17 ottobre 2023
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 218 e 219 del 17 ottobre 2023. Con tali provvedimenti ha:
- ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Snap Inc. di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Facebook, Instagram e Snapchat, trasmesso in formato hash;
- prescritto alle stesse società la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle rispettive piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
- richiesto che la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica collegiale
Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme nella stessa data. Il Collegio, preso atto anche delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione acquisita, ha quindi ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito
Il provvedimento si conclude con la ratifica delle misure già adottate d’urgenza, finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a consentirne, se del caso, la conservazione probatoria limitata nel tempo e protetta da adeguate misure di riservatezza.
Punti principali
Origine della procedura e base normativa
La decisione nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per i casi di c.d. revenge porn. La segnalazione riguardava la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e diffusi senza consenso.
Intervento urgente del dirigente competente
In data 17 ottobre 2023 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, ha adottato due determinazioni urgenti (nn. 218 e 219/2023). Alle società destinatarie è stato ingiunto di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook, Instagram e Snapchat, ricevendo il materiale in formato hash.
Conservazione probatoria del materiale
Le medesime determinazioni hanno prescritto alle società la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 26 ottobre 2023, ha preso atto delle osservazioni formulate e della documentazione in atti e ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Snap Inc.
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