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Sentenza

Sentenza n. 1528/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1654/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Vaccaro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 2146/2024, pubblicata in data 19/11/2024, notificata in data 29/12/2024, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: - fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1654/2024 del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma pari a undici annualità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo. La ricorrente ha dedotto la protratta inerzia dell'Amministrazione, che non aveva adempiuto neppure dopo la notificazione della sentenza, chiedendo l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione del giudicato e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un atto meramente formale e non ha eccepito l'avvenuto adempimento né fornito giustificazioni dell'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato né giustificato la propria inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di eseguire la sentenza entro centoventi giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di astreinte, poiché il Collegio non ha ritenuto equa tale misura nel caso concreto, anche considerando il tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può fissare, su richiesta di parte, una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta per ragioni di equità.

  • D.M. 55/2014

    È stato richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo alla sua natura essenzialmente esecutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti da un giudicato e non fornisca giustificazioni della propria inerzia, il giudice deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'Amministrazione competente per materia, affinché provveda all'esecuzione del giudicato dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta dell'interessato.
  • La fissazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inadempimento, ma richiede una valutazione di equità riferita alle circostanze concrete del caso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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