Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1037/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti: - del diniego autorizzazione beneficio sindacale di cui alla nota del 5 luglio 2024 emesso dal competente Comando Legione Carabinieri Campania.

Giustizia amministrativa202401623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione a un beneficio sindacale, consistente in un permesso per partecipare a un'attività connessa con una carica sindacale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il diniego adottato dal competente Comando Legione Carabinieri Campania con nota del 5 luglio 2024, relativo a un permesso richiesto per una determinata giornata al fine di partecipare a un'attività connessa con la carica sindacale precedentemente rivestita. Dal testo non emergono ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio le parti hanno rappresentato la pendenza, davanti allo stesso Tribunale, di un diverso ricorso tra le medesime parti avente a oggetto la revoca dell'incarico sindacale in ragione del quale era stato richiesto il permesso.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego. Ha rilevato l'evidente connessione soggettiva e oggettiva tra il presente giudizio e l'altro ricorso relativo alla revoca dell'incarico sindacale, ritenendo opportuna la trattazione congiunta ai sensi dell'art. 70 c.p.a. Ha quindi rinviato la discussione di merito del presente ricorso all'udienza pubblica del 26 gennaio 2027 e ha disposto, per la medesima udienza, la fissazione dell'altro giudizio ai fini della trattazione congiunta, ai sensi degli artt. 70 e 73 c.p.a. Ha demandato alla Segreteria le comunicazioni e gli adempimenti di fissazione. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente il rinvio della causa o l'adozione di altri provvedimenti per assicurare la trattazione congiunta di giudizi connessi; il Tribunale lo ha applicato ravvisando connessione soggettiva e oggettiva tra i due ricorsi.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato quale base normativa per il rinvio dell'udienza di merito al fine di consentire la trattazione congiunta dei giudizi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando tra due giudizi pendenti davanti allo stesso giudice sussistono connessione soggettiva e oggettiva e la loro trattazione congiunta è opportuna, il giudice amministrativo può disporre il rinvio di uno dei giudizi e fissare contestualmente l'altro alla medesima udienza per la trattazione congiunta ai sensi degli artt. 70 e 73 c.p.a.
  • La valutazione della connessione tra giudizi può giustificare un provvedimento interlocutorio di rinvio senza anticipare la decisione sulle questioni di merito oggetto delle controversie.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiStato giuridico e avanzamento
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.