Sentenza n. 755/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione n. 621 del 29 aprile 2025, adottata dal Comune di Comacchio e notificata in data 30 aprile 2025, avente ad oggetto la conclusione negativa della Conferenza di servizi ed il diniego sull’istanza di autorizzazione per l’installazione di una SRB da collocare in Via Monte Due Pizzi (Lido di Pomposa); - del parere sfavorevole prot. n. 14458, adottato dal Comune di Comacchio, Servizi Urbanistica in data 6 marzo 2025; - della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, adottata dal Comune di Comacchio in data 11 marzo 2025; - se ed in quanto occorrer possa, del provvedimento di avvio del procedimento e convocazione della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata asincrona, adottato dal Comune di Comacchio in data 5 febbraio 2025; - di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, inerente, collegato o conseguente, anche non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché, in parte qua, - dell’art. 24 NTA del PTCP, nella parte in cui vieterebbe l’installazione della SRB nella fascia di rispetto di 300 mt; - dell’art. 82 delle NTA del PRG, nella parte in cui non consentirebbe l’installazione della SRB in quanto rientrante nella classificazione “g3” ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Edilizio; nonché per l’accertamento e la declaratoria del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 29 gennaio 2025, relativa all’installazione di una SRB per rete di telefonia mobile presso il Comune di Comacchio, codice impianto FE44022_015 LIDO DI POMPOSA VIA DUE PIZZI e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all'installazione ed esercizio del medesimo impianto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base, adottato a conclusione negativa della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore telefonico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale, il parere urbanistico negativo, il preavviso di rigetto e gli atti presupposti, chiedendo altresì l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza autorizzatoria. Ha dedotto: violazione dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003 e dell’art. 14-bis l. 241/1990, sostenendo che il termine per la conclusione del procedimento fosse decorso senza un diniego tempestivo; violazione delle previsioni urbanistiche e territoriali richiamate dal Comune, nonché disparità di trattamento ed eccesso di potere; violazione della disciplina sulle infrastrutture di comunicazione elettronica, che qualifica gli impianti come opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità e, secondo la ricorrente, impedisce divieti localizzativi assoluti. In corso di giudizio la ricorrente ha rinunciato all’impugnazione dell’art. 24 delle NTA del PTCP. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione del PTCP per mancata notifica alla Provincia e ha contestato la formazione del silenzio-assenso, sostenendo l’incompatibilità urbanistica dell’impianto e l’efficacia sospensiva della richiesta interna di integrazione documentale formulata dal Servizio urbanistica al SUAP.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso per le parti diverse dall’impugnazione dell’art. 24 del PTCP, precisando che la mancata evocazione in giudizio della Provincia avrebbe potuto comportare, al più, l’inammissibilità limitata alla caducazione della specifica previsione pianificatoria e non dell’intero ricorso. Nel merito ha accolto la censura relativa alla formazione del silenzio-assenso. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 44 del d.lgs. 259/2003 decorre dalla presentazione dell’istanza; la richiesta di integrazione documentale può sospenderlo soltanto se inoltrata direttamente all’istante entro il termine tassativo di quindici giorni. La nota del Servizio urbanistica dell’11 febbraio 2025, indirizzata al SUAP, non ha prodotto effetti sospensivi, poiché non era stata comunicata alla richiedente. La richiesta diretta alla società è stata trasmessa solo il 4 marzo 2025, quando erano già decorsi trentaquattro giorni; la sospensione ha operato dal 4 al 10 marzo, data di deposito della documentazione. Il preavviso di rigetto non ha avuto efficacia sospensiva o interruttiva del termine speciale, sicché il diniego del 29 aprile 2025 è intervenuto tardivamente, dopo il decorso complessivo del termine. Il Comune non ha qualificato il diniego come esercizio di autotutela né ha dimostrato i relativi presupposti, tra cui l’interesse pubblico concreto al ripristino della legalità. Il TAR ha quindi accertato la formazione del silenzio-assenso e dichiarato inefficace la determinazione impugnata ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. 259/2003, senza esaminare nel merito la compatibilità urbanistica dell’impianto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003
La disciplina speciale delle autorizzazioni per infrastrutture di comunicazione elettronica prevede la formazione del silenzio-assenso decorso il termine di legge senza un provvedimento espresso tempestivo.
art. 44 d.lgs. 259/2003
Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di sessanta giorni; il termine decorre dalla presentazione dell’istanza e può essere sospeso dalla richiesta di documentazione essenziale soltanto se la richiesta è inoltrata direttamente all’interessato entro il termine previsto.
art. 49-ter d.lgs. 259/2003
Richiamando l’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990, comporta l’inefficacia del provvedimento tardivo adottato dopo la formazione del silenzio-assenso, salvo il ricorso ai presupposti dell’autotutela.
art. 14-bis l. 241/1990
Nella conferenza di servizi semplificata asincrona, la richiesta di documentazione rilevante ai fini del procedimento deve essere comunicata all’istante per produrre effetti sul decorso del termine.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto trova applicazione nel procedimento, ma non sospende né interrompe il termine speciale di cui all’art. 44 del d.lgs. 259/2003; il diniego deve comunque essere adottato entro il termine di sessanta giorni.
art. 21-nonies l. 241/1990
Un provvedimento tardivo non può essere considerato adottato in autotutela se non individua e dimostra i presupposti formali e sostanziali dell’annullamento d’ufficio, incluso l’interesse pubblico concreto al ripristino della legalità.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
È richiamato dall’art. 49-ter del d.lgs. 259/2003 quale fondamento dell’inefficacia del provvedimento adottato tardivamente dopo la formazione del silenzio-assenso.
Massime di principio
- Nel procedimento autorizzatorio per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 44 del d.lgs. 259/2003 decorre dalla presentazione dell’istanza e, in assenza di un provvedimento espresso tempestivo, determina la formazione del silenzio-assenso.
- La richiesta di integrazione documentale sospende il termine per la formazione del silenzio-assenso soltanto se è inoltrata direttamente al richiedente entro il termine tassativo previsto dalla disciplina procedimentale; una richiesta interna tra uffici o amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi non produce tale effetto.
- Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990, pur applicabile ai procedimenti regolati dall’art. 44 del d.lgs. 259/2003, non sospende né interrompe il termine speciale per la conclusione del procedimento. L’amministrazione deve pertanto adottare il diniego entro il termine di sessanta giorni, computando anche il periodo necessario per le osservazioni dell’interessato.
- Dopo la formazione del silenzio-assenso, l’amministrazione non può adottare un diniego tardivo qualificandolo implicitamente come atto di autotutela: occorre l’esplicita ricorrenza dei presupposti dell’annullamento d’ufficio, compreso un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità.
- La mancata notifica del ricorso all’amministrazione titolare di uno specifico atto pianificatorio impugnato determina, ove rilevante, l’inammissibilità limitata alla domanda di caducazione di quell’atto e non travolge automaticamente le autonome censure rivolte contro gli atti adottati dall’amministrazione procedente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 885/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 886/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 887/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 888/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 889/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 890/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →